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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

L’apprendistato

L’apprendistato si configura come uno speciale rapporto di lavoro finalizzato a costituire uno strumento di ingresso del giovane nel mondo del lavoro.


Con il contratto di apprendistato il datore di lavoro si impegna ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

L’apprendistato, disciplinato dalle Leggi nn.
25/1955, 424/1968 e 56/1987, dà origine ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, riconducibile ad un contratto di lavoro a causa mista: la causa tipica, costituita dalla prestazione lavorativa dietro retribuzione, è arricchita dal fatto che l’azienda è tenuta a fornire la formazione necessaria e l’insegnamento, anche attraverso la frequenza di appositi corsi.

Il contratto di apprendistato ha una durata che va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 4 anni, estendibile a 5 anni nel settore dell’artigianato: tale contratto può prevedere il patto di prova, da approvarsi per iscritto, di durata non superiore ai due mesi.


Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni: per i portatori di handicap, assunti in base alla quota riservata ai sensi e per gli effetti della normativa sul collocamento obbligatorio, i limiti di età sono elevati di due anni.

La durata dell’orario di lavoro non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali: le ore destinate all’insegnamento ed ai corsi di formazione complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.


In nessun caso gli apprendisti possono essere assunti per il cd.
lavoro notturno, comprensivo di quelle mansioni svolte nella fascia oraria che va dalle h.
22.
00 alle h.
06.
00: solo gli apprendisti che abbiano raggiunto la maggior età possono essere adibiti ad attività lavorativa a partire dalle h.
05.
00 del mattino.


In questo tipo di contratto, se l’apprendista ha l’obbligo di partecipare ai corsi formativi e di preparazione, nonché di mettere a disposizione le proprie energie fisiche e mentali in favore del datore di lavoro, quest’ultimo, a sua volta, ha il dovere di corrispondere il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale, di impartire gli insegnamenti necessari e di consentire la frequenza a corsi di preparazione, di rispettare la normativa dei contratti collettivi, di concedere le ferie e di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche.


Il rapporto lavorativo di apprendistato si estingue:
a) per licenziamento dell’apprendista per giusta causa o giustificato motivo;
b) per il superamento degli esami di idoneità;
c) per la scadenza del termine contrattuale;
d) per il compimento di un quadriennio di apprendistato.
Tratto da un'articolo del 02-02-2004
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