Maggiorazione Del Periodo Di Servizio E Contribuzione Figurativa Nell’invalidità Civile: La Legge N. 388 Del 23.12.2000.
L’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23/12/2000 statuisce che a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 L. n. 381/70, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, nonché agli invalidi ascritti alle prime quattro categorie contenenti l’indicazione delle lesioni e delle infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o ad assegno temporaneo di cui al D. P. R. n. 834/81, viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e della anzianità contributiva.
Tale forma di beneficio è riconosciuta dalla L. n. 388/00 fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
A seguito di tale Legge, l’I. N. P. S. ha ritenuto di dover emanare una circolare, la n. 29 del 30/01/2002, con la quale ha fornito una serie di “istruzioni applicative ed interpretative” per una migliore e più adeguata comprensione ed esecuzione della normativa del 2000.
Il beneficio della contribuzione figurativa spetta:
1. agli invalidi civili che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%;
2. ai lavoratori sordomuti;
3. agli invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego che siano portatori di una invalidità ricompressa in una della quattro categorie-tabelle contenute nel D. P. R. n. 834 del 30/12/1981 contenente l’indicazione delle lesioni e delle infermità che danno diritto a pensione vitalizia o assegno temporaneo (a titolo esemplificativo e per mera conoscenza si indicano le patologie più significative: perdita degli arti superiori o inferiori e/o delle dita, alterazioni polmonari, alterazioni oculari, sordità, epilessia, psico-nevrosi, etc. etc. ).
Venendo alla categoria degli invalidi civili portatori di una percentuale invalidante superiore al 74%, dobbiamo registrare come questa Legge abbia una grandissima importanza: essa, infatti, così come anche illustrata dalla summenzionata circolare I. N. P. S. n. 29/2002, determina una maggiorazione della anzianità lavorativa estremamente rilevante ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e della possibilità di un pre-pensionamento in favore del lavoratore diversamente abile.
La norma in esame stabilisce che l’anzianità contributiva del lavoratore con handicap valutato in misura superiore al 74% deve esser maggiorata di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività prestata come invalido civile (ovviamente di grado superiore al 74%): tale maggiorazione è possibile sino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e, comunque, entro l’anzianità contributiva valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione della anzianità lavorativa riconosciuta dalla L. n. 388/2000 spetta, ovviamente, solo per i periodi in cui si è prestata concretamente attività lavorativa: il beneficio contributivo, difatti, non trova applicazione nei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlati ad attività lavorativa.
L’accesso al beneficio contributivo oggetto del presente articolo è subordinato, per quanto riguarda la categoria degli invalidi civili, alla presentazione di domanda opportunamente correlata dal verbale di accertamento sanitario della competente Commissione Medica per l’accertamento della invalidità civile completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica e/o dal verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica accessoriato della documentazione sanitaria conglobante il quinquennio di godimento del beneficio.
La regolarità della documentazione richiesta e la sussistenza dei requisiti invalidanti di grado superiore al 74% determina, quindi, la maggiorazione di anzianità contributiva che, nel concreto, sarà attribuita al beneficiario all’atto di liquidazione della pensione e/o del supplemento.
La Legge esaminata nel presente articolo, non operando retroattivamente, produce i suoi “benefici contributivi” solo al momento di presentazione della domanda presso il competente Ufficio I. N. P. S.
Avv. Mario Di Pietro
Tratto da un'articolo del 12-04-2007 |