L’assegno Di Invalidità Anche Per Gli Obesi
Con la sentenza n. 16251 resa in data 15. 09. 2004, la Suprema Corte di Cassazione (I° sez. civile) ha stabilito che non sono più vincolanti le tabelle, fissate dal decreto ministeriale del 1992, usate per misurare il punteggio di invalidità e che attribuiscono una percentuale di handicap agli obesi che non supera il 40%.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di obesità o – comunque – di gravi forme di accumulo adiposo, bisogna svincolarsi dai limiti tabellari previsti per questa disfunzione e dare punti più elevati rispetto al 40%.
Questa importantissima sentenza trae spunto dal caso di una persona di un metro e mezzo di altezza per 130 chili la quale, per questo suo problema, aveva chiesto l’assegno di invalidità: assegno che, tuttavia, le era stato negato in forza di una invalidità riconosciuta in misura pari al 40%.
A tale proposito, la Suprema Corte ha affermato che, pur essendo vero che le tabelle includono l’obesità nella fascia di invalidità che va dal 31% al 40%, va detto che tale percentuale fa riferimento a persone che hanno un indice di massa corporea, calcolato dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura espresso in metri, compreso tra 35 e 49: nel caso in questione, il soggetto aveva un indice di massa corporea pari al 57,7!
Di fronte a queste situazioni di evidente gravità, pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito la necessità di effettuare una indagine diretta a stabilire il grado di invalidità svincolandosi dai limiti specificati nelle tabelle ministeriali.
In pratica, con questa sentenza, i periti chiamati a valutare il livello di obesità e la relativa percentuale invalidante, dovranno tenere presente non più solo le tabelle (di per sé insufficienti ed inadeguate per valutare l’obesità), ma principalmente la reale situazione invalidante di chi è affetto da questa malattia.
Tratto da un'articolo del 22-09-2004 |