Anche I Bambini Che Frequentano L'asilo Nido Hanno Diritto All'indennità Di Frequenza
Con la sentenza n. 467 del 2002, la Corte Costituzionale è intervenuta in maniera definitiva sulla controversa questione del diritto dei bambini disabili da zero a tre anni, che frequentano l’asilo nido, a percepire l’indennità di frequenza prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 289/1990.
In alcuni rari casi, infatti, alcune sedi provinciali INPS, ritenendo che il mancato riconoscimento dell'indennità di frequenza ai bambini disabili con meno di tre anni fosse contrario a diritti costituzionalmente garantiti, quali la dignità, la libertà e, soprattutto, il diritto all'istruzione scolastica, avevano dato un’interpretazione estensiva alla normativa accordando detta indennità ai genitori di bimbi che frequentavano il nido.
In moltissimi altri casi, invece, i genitori dei bambini disabili erano stati costretti a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere tale diritto.
Ed è stata proprio la Corte Costituzionale, in un giudizio di legittimità sull’art. 1, comma 3, della Legge n. 289/1990, promosso dal Tribunale di Torino nel corso di un procedimento civile contro l'INPS, che rifiutava l'indennità di frequenza ad un bambino disabile che frequentava l'asilo nido, a puntualizzare, in maniera ormai giuridicamente vincolante, alcuni fondamentali principi in materia.
La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 289/1990 nella parte in cui non prevede che l'indennità di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido, in quanto lesivo dei principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza ed effettività dell'assistenza sociale, garantiti dagli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, ha affermato che: il servizio offerto dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino.
A tale netta statuizione la Consulta è giunta ricordando che già la Finanziaria per il 2002 aveva definito gli asili nido come strutture destinate a garantire la formazione e la socializzazione del bambino e il sostegno alle famiglie e ai genitori; e che il ruolo fondamentale degli asili nido era stato già evidenziato dall'art. 12 della legge n. 104/1992, dove si legge che al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 476/2002, per cui d’ora in poi anche le famiglie con bambini iscritti al nido potranno attivare l'iter volto ad ottenere l'indennità mensile di frequenza, l'INPS ha emanato la Circolare n. 11/2003 di attuazione, la quale precisa che la domanda per ottenere l'indennità di frequenza dovrà essere corredata dal certificato di frequenza all'asilo nido.
Tratto da un'articolo del 29-05-2003 |