Breve Nota Alla Sentenza N. 12692/2002 Della Corte Di Cassazione Sul Diritto Del Lavoratore Convivente Con Handicappato Alla Scelta Della Sede Di Lavoro.
Il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, riconosciuto dal comma 5 dell’articolo 33 della Legge 104/92 al lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assista con continuità un parente (o affine entro il terzo grado) convivente handicappato, non è illimitato. Infatti, come è dimostrato dall’inciso della norma citata, il diritto all’effettiva tutela dell’handicappato potrebbe non essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l’esercizio del diritto stesso venga a ledere le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, perché tutto ciò, in particolare per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego, può tradursi in un danno alla collettività. (Cass. Civ. Sezione Lavoro, n. 12692 del 29. 08. 2002).
L’art. 33 della Legge n. 104/1992 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La norma è applicabile sia ai lavoratori pubblici che privati.
Il medesimo diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è previsto anche per il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato. Nel testo originario del 5° comma dell’art. 33 era previsto anche il requisito della convivenza, che tuttavia è stato soppresso dall’art. 19 della Legge n. 53/2000.
Come chiarito dalla sentenza in commento, la locuzione ove possibile va intesa nel senso che il diritto dell’interessato ad ottenere il trasferimento alla sede più vicina al proprio domicilio è subordinato all’esistenza nella stessa sede di un posto vacante corrispondente alla qualifica rivestita dal richiedente. Qualora manchi tale disponibilità, il diritto non può essere fatto valere fino a quando non si verifichino nuove vacanze nell’organico della sede prescelta, fermo restando che, verificandosi detta condizione, la domanda di trasferimento deve essere soddisfatta in via prioritaria.
Per esercitare il diritto in parola, è necessario che sussista il requisito della situazione di gravità della persona handicappata e, nel caso di assistenza prestata da parenti o affini entro il 3° grado, il requisito della continuità dell’assistenza. Non essendo, invece, espressamente richiesto l’ulteriore requisito della esclusività dell’assistenza, sembra che non sia necessario dimostrare che nell’ambito dello stesso nucleo familiare non sia presente altro soggetto idoneo a prestare assistenza alla persona handicappata.
L’art. 33 prevede, infine, che il disabile lavoratore handicappato o i suoi familiari lavoratori entro il terzo grado non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.
Tratto da un'articolo del 01-12-2002 |