Elezioni Amministrative: Banco Di Prova Della Riforma Sul Voto Assistito
In vista delle prossime competizioni elettorali che interesseranno molte amministrazioni abruzzesi , nonché dei referendum, riteniamo opportuno ricordare che con la legge n. 17 del 5 febbraio 2003 sono state introdotte nell’ordinamento disposizioni volte a rendere più semplice l’esercizio del diritto di voto per i soggetti portatori di gravi handicap fisiciLa Legge n. 17/2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, consente agli invalidi affetti da gravi menomazioni di farsi assistere da un elettore della propria famiglia, o da altro elettore volontariamente scelto che siano iscritti in un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana. Non è quindi più necessario che l’accompagnatore sia un elettore dello stesso Comune del portatore di handicap, fermo restando il divieto per ciascun elettore di esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido, con annotazione sul suo certificato elettorale, a cura del Presidente del seggio, del compito di assistenza assolto Inoltre, la nuova normativa prevede che il Comune di iscrizione elettorale annoti sulla tessera elettorale, su richiesta dell’interessato stesso, mediante un simbolo o codice nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al trattamento dei dati sensibili, il diritto al voto assistito evitando ,così di presentare di volta in volta il certificato medico attestante le infermità da cui l’invalido è affetto. E’ bene precisare, tuttavia, che la legge prevede la facoltà e non l’obbligo di richiedere tale annotazione, per cui il soggetto portatore di handicap potrà ancora utilizzare il previgente sistema e recarsi al seggio munito di idonea certificazione medica attestante la sua condizione e il suo diritto al voto assistito. Resta ferma ,comunque, la funzione del Presidente del seggio di verificare i requisiti per l’ammissione in concreto dell’elettore al voto assistito. La Giurisprudenza ha infatti chiarito che in presenaza di certificazione medica esibita dall’elettore, ovvero della tessera elettorale con la relativa annotazione, il Presidente di seggio deve ammettere l’elettore al voto assistito a meno che, con adeguata motivazione a verbale, ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’ Organo sanitario in materia laddove sussistono evidenti dubbi sulla necessità dell’elettore di avvalersi dell’accompagnatore o risulti palesemente falsa o non veritiera la certificazione medica esibita (Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 13 febbraio 1998 n. 167)Inoltre, è bene chiarire che quando l’infermità psico-fisica non permette l’effettiva espressione del pensiero, non può essere consentito nemmeno il voto assistito Resta inteso che per gli invalidi non deambulanti che appartengono ad una sezione di iscrizione non accessibile, è data la possibilità di esercitare il diritto di voto in una sezione elettorale priva di barriere architettoniche.
Tratto da un'articolo del 15-05-2003 |