La Figura Del Difensore Civico: Competenze, Attivita’ E Funzioni Anche Con Riferimento Alla Legge Sull’handicap
Il Difensore Civico, pur essendo una figura istituzionale, è del tutto autonoma ed indipendente rispetto all’Amministrazione nella quale è inserita in quanto egli non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione né gerarchica né tanto meno funzionale, ma dovendosi limitare al rispetto della Legge e delle norme imperative.
La prima normativa di riferimento per tale figura è stata emanata in Italia intorno agli anni ’90, in forza di una generale riforma del Diritto Amministrativo: l’articolo 8 della L. n. 142/90 prevedeva la facoltà per i Comuni, le Province e le Comunità Montane di dotarsi della figura di un Difensore Civico le cui funzioni erano quelle di farsi garante dei cittadini e di tutelare l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
A tale legge, negli anni, si sono susseguiti ulteriori interventi da parte del Legislatore sino ad arrivare al Dec. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) il quale ha modificato l’articolo 8 della L. n. 142/90, delineando meglio la figura di Difensore Civico e tracciando le linee guida delle sue attribuzioni.
Molteplici, infatti, sono le funzioni attribuite a questa figura, sia di natura pubblicistica che di natura privatistica.
In effetti il Difensore Civico svolge la propria attività in un duplice ambito: se da un lato riduce le distanze tra la Pubblica Amministrazione ed i privati cittadini, svolgendo anche compiti di prevenzione del contenzioso e di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi, dall’altro ha un ruolo estremamente delicato nell’ambito della Amministrazione. In tale secondo ambito, difatti, esso riveste una figura finalizzata al rispetto dei principi, costituzionalmente previsti all’art. 97, di buon andamento, imparzialità ed efficienza della P. A. : il Difensore Civico, attivato dall’Ente o d’ufficio, rilascia pareri su questioni di particolare interesse segnalando eventuali irregolarità o indicando le linee guida che l’Ente deve seguire.
Oggi, inoltre, a seguito dell’abolizione dei controlli esterni sull’attività amministrativa, sono stati attribuiti al Difensore Civico anche tutti quei poteri di controllo che prima spettavano al CO. RE. CO.
Un’ultima considerazione sulla figura del Difensore Civico va fatta anche in ordine ai rapporti che la stessa ha nei confronti dell’handicap: a tal proposito si deve segnalare che particolari competenze sono attribuite a questa figura in tema di tutela di soggetti deboli: la L. n. 104/92 ha riconosciuto la facoltà per il Difensore Civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, aventi ad oggetto reati contro la persona nei quali la vittima sia portatrice di handicap.
Tratto da un'articolo del 21-09-2005 |