La Scuola Materna
Al bambino disabile è garantito il diritto costituzionale all’educazione e all’istruzione. Tale diritto non è limitato alle scuole dell’obbligo ma, come precisa l’art. 12, 2 comma, della Legge n. 104/1992, anche alle scuole materne.
La domanda di iscrizione del bambino che abbia già compiuto tre anni deve essere presentata da uno dei genitori (o da chi, comunque, esercita la potestà sul minore) alla Segreteria della Scuola prescelta.
La eventualmente permanenza oltre il sesto anno di età nella scuola materna viene decisa dal collegio dei docenti con la partecipazione di specialisti medici e socio pedagogici.
Per l'iscrizione alla scuola materna, non è necessaria alcuna particolare formalità.
Alla domanda, da presentare in carta semplice entro i termini previsti anno per anno dal Ministero dell’Istruzione, deve essere allegata la Diagnosi Funzionale. Se la A. S. L. ha già riconosciuto l’handicap, i genitori possono autocertificare la condizione di disabilità del minore.
Il diniego di iscrizione dell’alunno disabile, opposto dalla scuola, può essere superato attraverso la proposizione di un ricorso al giudice ordinario che può ordinare alla scuola di procedere all’iscrizione.
Tratto da un'articolo del 14-11-2003 |