L'accompagnamento Anche In Tenera Età.
Con la sentenza n. 1377 29 gennaio 2003, la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro - ha riconosciuto ad un minore, affetto da Hereditary sensory and autonomic neuropathy, il diritto all'indennità di accompagnamento. Respingendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, secondo cui al minore non deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età non poteva essere concessa l'indennità di accompagnamento, la Suprema Corte ha espresso alcuni fondamentali principi in materia che meritano di essere evidenziati:
1) in primo luogo, la Corte ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce, ossia che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti della impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana devono considerarsi requisiti alternativi, in modo tale che qualora venga riconosciuto dalla Commissione Medica competente anche uno solo di tali requisiti, ciò deve ritenersi necessario e sufficiente all'attribuzione della provvidenza economica 2) partendo da questa premessa, la Corte è arrivata a ritenere che la situazione di inabilità idonea a legittimare la richiesta dell'indennità di accompagnamento può essere individuata anche in capo a bambini in tenera età, che hanno bisogno di un'assistenza diversa, per forme e per tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano, non essendo paragonabile l’assistenza che deve essere prestata ad un bambino sano, che non ha ancora imparato a camminare, con quella prestata ad un bambino affetto da una grave patologia che gli impedisca di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
La sentenza in esame riveste una notevole importanza laddove si pensi che, in generale, si ritiene che l’accertamento dell’handicap sia più difficile nei bambini in tenera età che non negli adulti.
Tratto da un'articolo del 08-03-2003 |