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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Il Bollo Auto E La Tassa Di Trascrizione Sui Passaggi Di Proprietà

L’esenzione dal pagamento del bollo auto è prevista in favore delle persone disabili con riferimento alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, purché non superino i 2000 centimetri cubici, se a benzina, e i 2800 centimetri cubici, se diesel.

L'esenzione spetta sia quando il veicolo è intestato direttamente al disabile, sia quando è intestato ad un familiare rispetto al quale il disabile sia fiscalmente a carico.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i veicoli intestati ad altri soggetti, anche se adibiti al trasporto di persone disabili.


In particolare, le categorie di persone che possono godere di questo beneficio sono:
1) non vedenti e sordomuti;
2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4) disabili con impedite o ridotte capacità motorie, ma con limitazione alla capacità di deambulazione non grave.

Ai soggetti appartenenti alle prime tre categorie, il diritto all'esenzione dal pagamento del bollo spetta anche quando il veicolo non subisce alcun adattamento; ai soggetti appartenenti alla quarta categoria, il diritto all'agevolazione spetta solo nel caso in cui il veicolo subisca adattamenti (pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, sedile scorrevole-girevole, sportello scorrevole, ecc.
).
Gli adattamenti in parola sono quelli espressamente indicati in apposite circolari ministeriali; tuttavia, qualora l'adattamento necessario non rientri tra quelli previsti, l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.


Per potere beneficiare dell’esenzione, il disabile deve, solo per il primo anno ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento del bollo auto, presentare una richiesta all’Ufficio competente per territorio.
Al proposito, si precisa che la gestione del beneficio in questione è attribuita alle Regioni, che hanno la facoltà di provvedervi direttamente, tramite i propri uffici, ovvero mediante delega.
In particolare, la Regione Abruzzo, a partire da quest’anno, gestisce le pratiche di esenzione bollo tramite le sedi provinciali e le delegazioni dell’Automobil Club (ACI).
Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, la competenza è dell'Ente Provincia.


La richiesta deve essere corredata, oltre che dalla fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso, dai seguenti documenti, a seconda della categoria di appartenenza:
1) non vedenti o sordomuti: certificato di invalidità, rilasciato da una Commissione Medica pubblica
2) disabili psichici: verbale emesso dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap (Legge n.
104/1992) dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica, e certificazione che attesti il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (Leggi n.
18/1980 e n.
508/1988), emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge n.
295/1990)
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluri-amputate: verbale emesso dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap (Legge n.
104/1992) dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave derivante da patologie - ivi comprese le pluri-amputazioni - che comportano una limitazione permanente della deambulazione
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma con limitazione non grave della capacità di deambulazione: certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica dell'ASL o anche da parte di altre Commissioni Mediche pubbliche, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità; fotocopia della patente di guida speciale (per le persone disabili che non sono in grado di guidare – o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento – non è necessario il possesso della patente di guida speciale); fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di persone disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria.


Un eventuale ritardo nella presentazione della richiesta di esenzione non comporta la perdita dell'agevolazione.

Qualora il disabile possieda più di un veicolo, l'esenzione spetta per un solo veicolo a sua scelta la cui targa dovrà essere comunicata all'Ufficio al momento della presentazione di tutta la documentazione.

In ogni caso in cui vengano meno le condizioni per fruire del beneficio (perché, ad esempio, il veicolo viene rubato o venduto), è necessario darne comunicazione allo stesso Ufficio al quale è stata presentata la richiesta di esenzione.


I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili per i quali spetta l'esenzione dal pagamento del bollo auto, sono esentati anche dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (i.
p.
t.
)
in occasione dei passaggi di proprietà.
Tale agevolazione non spetta nel caso di non vedenti e sordomuti.
L'agevolazione riguarda sia la prima iscrizione al P.
R.
A.
di un veicolo nuovo, sia i passaggi di proprietà successivi nel caso di veicolo usato.
Le condizioni per avere diritto all'esenzione sono le stesse previste per il bollo auto e l'agevolazione spetta anche in caso di intestazione ad un familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico.
Tratto da un'articolo del 15-03-2003
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