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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Permessi E Congedi Ai Sensi Della Legge N.53/2000

La Legge n.
53/2000 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito, posto a carico del datore di lavoro, di tre giorni lavorativi all’anno in caso di:
1.
decesso
2.
grave infermità documentata da atti e certificazioni
del coniuge (anche se legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente), di un soggetto convivente (che risulti tale da certificazione anagrafica).


Questi tre giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità: il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il decesso o l’acclarata infermità direttamente al datore di lavoro al quale deve precisare, tra l’altro, i giorni di permesso di cui intende usufruire.

Come già detto i giorni di permesso sono giorni lavorativi a tutti gli effetti: tali giorni non includono, pertanto, i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Qualora la richiesta di permesso derivi da una grave infermità, è facoltà del lavoratore concordare col datore di lavoro diverse modalità di espletamento della attività lavorativa: il lavoratore, infatti, può accordarsi per una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

E’ sottinteso che tale riduzione dell’orario debba avvenire entro il termine di sette giorni dalla insorgenza o dalla scoperta della grave infermità.


Il permesso di tre giorni, convertibile come appena rilevato in una riduzione dell’orario di lavoro in caso di infermità, è cumulabile con i permessi mensili riconosciuti dalla L.
104/92 sulla tutela e l’integrazione sociale delle persone diversamente abili.


Accanto al permesso di tre giorni, i lavoratori dipendenti possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo - continuativo o frazionato - di congedo non superiore a due anni.

Durante tale biennio, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto al trattamento retributivo e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa: è, inoltre, riconosciuto il potere al datore di lavoro di procedere all’assunzione di un altro lavoratore in sostituzione di quello in congedo con un contratto a termine.

Il congedo biennale non è computabile all’anzianità di servizio neanche a titolo previdenziale: il lavoratore, per dare continuità all’anzianità ed alla posizione previdenziale, deve procedere al riscatto oppure al versamento di contributi volontari per “coprire” gli archi di tempo in cui non ha lavorato per motivi di congedo.

A differenza del permesso di tre giorni, il congedo dei due anni comprende anche i giorni festivi e non lavorativi inclusi nel periodo che si prende a congedo.

Tra le principali ragioni poste a motivo della richiesta di congedo, estremamente frequenti sono:
1.
situazioni di grave disagio personale;
2.
decesso di un familiare;
3.
situazioni conseguenti a gravi malattie che colpiscono in familiare (genitore, figlio, parenti ed affini entro il III° grado, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, portatori di handicap).


Tratto da un'articolo del 20-09-2004
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