Finanziaria 2007 E Agevolazioni Fiscali Per L’acquisto Di Autoveicoli Per Disabili.
La legge finanziaria per il 2007 approvata dal Governo il 20 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007, contiene due articoli che riguardano le agevolazioni tributarie per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di portatori di handicap. Nell’articolo 36 si precisa che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. L’articolo 37 invece, introduce una nuova norma. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto , è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che , in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Pertanto, il titolare disabile o il familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico non può rivendere il veicolo acquistato prima che siano trascorsi due anni , tranne nei casi in cui sopravvengano nuove necessità fisico-patologiche del titolare disabile per cui si rende necessario acquistare una nuova vettura adattata alle mutate necessità. Qualora il proprietario della vettura acquistata con le agevolazioni fiscali previste per i disabili venda o regali la vettura prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’acquisto, dovrà rimborsare allo Stato tutte le agevolazioni fiscali di cui ha beneficiato.
Tratto da un'articolo del 23-02-2007 |