Successioni E Donazioni: Le Agevolazioni Per I Disabili
Alle persone disabili la legge riconosce la possibilità di godere di importanti agevolazioni in materia di donazioni e successioni.
In via generale, è bene ricordare che, attualmente, tutti i contribuenti, disabili e non, non sono più tenuti a pagare, sui beni caduti in successione, la c. d. imposta di successione, indipendentemente dal valore di detti beni e dal grado di parentela esistente tra il defunto ed i suoi eredi.
L’imposta sulle donazioni, invece, può risultare o meno dovuta, a seconda del grado di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario. In particolare, non è dovuta per le donazioni effettuate a favore di: coniuge, discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote), altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini). Se il beneficiario della donazione non rientra nelle citate categorie ed il valore della donazione ricevuta eccede la franchigia di Euro 180. 759,91, egli dovrà corrispondere all’erario, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. L’importo della franchigia è elevato ad Euro 516. 456,90 per le persone con handicap riconosciuto grave.
L’esenzione dai tributi di successione e donazione, nei limiti sopra descritti nell’ipotesi di donazione, si applica con riferimento a tutti i beni caduti in successione o donati.
Tuttavia, per i beni immobili o diritti reali immobiliari caduti in successione o donati, continuano a dover essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. L’importo minimo da versare è, in ogni caso, di Euro 129,11 per ogni tributo.
Ancora in via generale, ricordiamo che la dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi, entro sei mesi dal decesso, all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima è sconosciuta va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, sito in Roma, via Canton n. 20, cap 00144.
Per stipulare un atto di donazione relativo ad un bene immobile, è necessaria l’assistenza di un notaio.
Tratto da un'articolo del 14-11-2003 |