Lavoro Notturno E Parenti Di Persone Con Disabilità
Lo svolgimento del lavoro notturno è disciplinato da una norma del 1977 (la Legge 9 dicembre 1977 n. 903, articolo 5) modificata successivamente dalla Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (art. 17).
La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
È opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell'handicap.
Lo svolgimento del lavoro notturno da parte di persone che si trovino in particolari condizioni è disciplinato dall’art. 5 della Legge 9. 12. 1977, n. 903; queste “condizioni particolari possono essere, ad esempio, lo stato di gravidanza della donna, ovvero la necessità per un genitore di accudire un figlio.
Con specifico riferimento a coloro che abbiano a proprio carico una persona disabile, l’art. 17 della Legge 104/1992 ha apportato importanti modifiche alla Legge 903/1977, il cui testo modificato risulta ora essere il seguente:
Art. 5.
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni"
Più recentemente, il Legislatore ha ribadito e consolidato il proprio orientamento, con il Decreto Legislativo 26. 3. 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), che all’art. 53 testualmente recita:
Art. 53. Lavoro notturno
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. "
È, inoltre, molto importante sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell'handicap.
Tratto da un'articolo del 17-01-2005 |