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Indennità Mensile Di Frequenza

Per i mutilati civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, che frequentassero la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, l’art.
17 della L.
118 del 30.
03.
71, aveva istituito un assegno di accompagnamento, ma con l’istituzione dell’indennità di accompagnamento avvenuta con L.
18 dell’11.
02.
80, si era ritenuto che nei confronti dei minori non deambulanti fossero venute a sovrapporsi due provvidenze tra loro non cumulabili, rispondendo alla medesima sostanziale esigenza di far fronte alla spesa derivante dalla necessità dell’accompagnatore.

Fu così che con L.
508 del 21.
11.
88, l’art.
17 della L.
118/71, venne abrogato e agli invalidi minorenni non deambulanti rimase solo la possibilità di conseguire l’indennità di accompagnamento se in possesso del requisito della inabilità totale.

Ma stante la palese ingiustizia che siffatta previsione normativa creava ai minori solo parzialmente inabili, con la L.
289 dell’11.
10.
90, si è provveduto ad istituire “l’indennità mensile di frequenza”.

La concessione di tale indennità è subordinata al riconoscimento in capo al minore, da parte della competente commissione medica sanitaria, di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età che, per la loro minorazione, devono ricorrere, in via continuativa o anche periodica, a trattamenti riabilitativi o terapeutici, presso centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale ovvero che frequentino scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado o centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, sussistendo, altresì, lo stato di bisogno economico.

I soggetti di diritto della predetta indennità di accompagnamento, secondo la previsione della L.
289/90 sono tutti i disabili fino all’età di anni 18 e a partire dalla scuola materna.

Tale previsione esclude, quindi, dalla provvidenza tutti i minori che frequentano gli asili nido.

Pertanto, su tale questione, sono stati aperti e tenuti vari dibattiti anche in sede parlamentare.

Ma solo da poco tempo si è giunti, con una pronuncia della Corte Costituzionale, a risolvere positivamente la questione.

Infatti, con la sentenza n.
467 del 22.
11.
2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 3°, della L.
289/90 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L.
508 del 21.
11.
88, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori disabili che frequentano l’asilo nido.

Tale disposizione –nel contemplare la concessione dell’indennità di frequenza per i minori di anni 18 nei cui confronti fossero accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età- subordinava il beneficio suddetto alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, così rimanendo esclusi i minori invalidi che frequentassero l’asilo nido.

Tuttavia, la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia suindicata, ha rilevato che tale esclusione della provvidenza economica per l’ipotesi dei bambini di età inferiore ai tre anni contraddistinti dalle menzionate difficoltà, non trova alcuna giustificazione nell’ordinamento che, anzi, espressamente riconosce e tende a favorire l’inserimento dei disabili nelle suddette strutture, considerandole come dirette a garantire la formazione e la socializzazione.

Anzi, tale pronuncia ha sottolineato, richiamando anche la sentenza della Corte Cost.
n.
215/87, che se l’apprendimento e l’integrazione nella scuola possono dirsi “funzionali ad un più pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro”, la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all’asilo nido si appalesano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino disabile nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata.

La pronuncia non precisa, però, se il beneficio riguardi anche la frequenza di asili nido privati, oltre quelli pubblici.

Parrebbe di sì perché la fattispecie aggiuntiva che va ad inserirsi nel terzo comma dell’art.
1 citato, partecipa di questo contesto normativo che, nel considerare la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, espressamente considera sia la scuola pubblica che quella privata.

C’è, comunque, da rilevare che è garantito al bambino disabile fino a 3 anni di vita l’inserimento negli asili nido pubblici (art.
12 L.
104/92, recante la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ovviamente, la concessione della provvidenza è subordinata alla sussistenza dei requisiti di legge, il cui venir meno, comporta la revoca della stessa, che ricorre ogniqualvolta dagli accertamenti esperiti, risulti che sia venuto meno il requisito della effettiva frequenza dell’asilo, come della scuola, o del corso e del trattamento terapeutico o riabilitativo, così come l’indennità di frequenza non spetta per tutti i periodi in cui il minore è ricoverato in via continuativa e permanente, né in presenza del percepimento dell’indennità di accompagnamento, ferma la facoltà, nella fattispecie, di optare per il trattamento più favorevole.

Tratto da un'articolo del 03-08-2004
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