Il lavoro notturno
Il lavoro notturno, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 532/99, è definibile come quella attività lavorativa che viene svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Nell’ambito di questo particolare rapporto di lavoro, si inquadra la figura del lavoratore notturno, che è definibile come colui che svolge, durante il periodo notturno, in via non eccezionale, almeno tre ore del lavoro giornaliero o almeno una parte del suo orario di lavoro normale, ovvero chi svolga lavoro notturno per almeno 80 giorni l’anno.
L’art. 2108 Codice Civile stabilisce che il lavoro notturno deve essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
Il nostro Ordinamento Giuridico, nell’ambito del lavoro notturno, regolamenta una serie di limitazioni e divieti ad esso connessi che ciascun datore di lavoro è tenuto a rispettare; in particolare, è vietato adibire al lavoro notturno: a) le donne, nella fascia oraria che va dalle 24. 00 alle 06. 00, che siano in stato di gravidanza: tale divieto opera dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; b) i fanciulli e gli adolescenti, i quali hanno diritto ad un riposo di dodici ore continuative, comprese le ore notturne; c) le donne nelle aziende manufatturiere, nella fascia oraria che va dalle 24. 00 alle 06. 00: tale divieto non si applica alle donne che svolgano funzioni direttive; d) il minore che abbia superato il 16° anno di età può essere adibito al lavoro notturno solo per cause di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario.
Ovviamente, vengono adibiti al lavoro notturno con priorità tutti quei lavoratori e lavoratrici - in regime di piena parità tra i sessi – che si offrano come volontari.
I lavoratori adibiti ad attività notturne, oltre ad aver diritto – come già detto – ad una maggiorazione economica, devono essere sottoposti gratuitamente a visite mediche preventive e periodiche a cadenza biennale.
La disciplina dettata del succitato decreto Lgs. vo n. 532 è applicabile - di norma - a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano lavoratori con prestazioni di lavoro notturno.
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