L’assegno Familiare
L'assegno per il nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 69 del 1988, ha le seguenti caratteristiche principali:
- l'assegno, il cui importo può variare tra i 100 ed i 700 Euro circa, compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso Decreto Legge 69/1988;
- a tale fine, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non fanno parte del nucleo familiare di sopra il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia;
- per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante;
- il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
- l'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), all’art. 1, comma 559, ha introdotto la possibilità che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare venga erogato al coniuge dell’avente diritto.
Quindi, con un Decreto adottato di concerto dal Ministro dell'economia e finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state fissate le disposizioni di attuazione di tale norma.
In particolare, detto decreto prevede che, per ottenere l'assegno familiare, gli interessati devono provvedere a farne richiesta, indicando al datore di lavoro o all'ente di previdenza tenuti all'erogazione dell'assegno le modalità di versamento da seguire.
Nella specie, il coniuge non titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno in oggetto, che intenda ottenerne l’erogazione diretta, in base a quanto previsto dalla Finanziaria 2005, deve formulare apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali; questi ultimi, quindi, provvederanno alla corresponsione dell'assegno al coniuge dell’avente diritto, secondo le modalità ivi indicate dal coniuge medesimo.
E’ prevista, inoltre, la facoltà del coniuge di inoltrare la domanda in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali, successivamente alla presentazione del modulo di cui sopra.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 aprile 2005: Assegno per il nucleo familiare - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2005, n. 129).
Tratto da un'articolo del 21-09-2005 |