La pignorabilità di stipendi e pensioni
Con una serie di sentenze pronunciate tra il 1987 ed il 1989, la Corte Costituzionale – al fine di tutelare la figura del creditore nel rapporto col suo debitore – ha stabilito la possibilità di assoggettare a pignoramento una parte degli stipendi e delle pensioni attribuite sia ai dipendenti pubblici, sia a quelli privati.
Per quanto riguarda il dipendente pubblico, la Corte ha stabilito la pignorabilità nei seguenti termini: 1. retribuzione: fino ad un terzo per i crediti alimentari; 2. pensione: fino ad un terzo per i crediti alimentari; fino ad un quinto per debiti che il dipendente ha nei confronti dell’ente pubblico presso il quale ha espletato attività lavorativa; 3. trattamento di fine rapporto (TFR): fino ad un quinto.
Per quel che concerne il dipendente privato, la Corte Costituzionale ha così fissato i limiti della pignorabilità: 1. retribuzione: fino ad un quinto, per qualsiasi tipo di credito vantato nei confronti del lavoratore; 2. pensione: fino ad un terzo per i crediti alimentari; fino ad un quinto per debiti maturati nei confronti dell'INPS ovvero nei confronti dello Stato, delle Province o dei Comuni; 3. trattamento di fine rapporto (TFR): fino ad un quinto.
La Corte Costituzionale, nel predisporre questo sistema normativo a tutela dei diritti e delle ragioni maturate da un creditore, ha inoltre stabilito la possibilità di sottoporre a pignoramento, nel limite di un terzo, anche i trattamenti pensionistici maturati da professionisti autonomi quali, ad esempio, notai, avvocati, commercialisti, geometri e giornalisti.
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