Un Lavoro … Il Futuro
Con la sostituzione dei vecchi “Uffici di Collocamento” con i nuovi “Centri per l’Impiego”, la Provincia di Pescara ha istituito presso il proprio Centro, sito in Pescara, alla Via Passolanciano n. 75, un “Ufficio Collocamento Disabili”, dove personale specializzato, è preposto a fornire tutte le informazioni ed attività utili e necessarie, onde consentire e favorire la collocazione delle categorie cc. dd. “protette”, tra cui gli invalidi civili, aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Non solo.
Infatti, a sostegno del Collocamento Disabili, la stessa Provincia di Pescara ha attivato un apposito servizio denominato S. I. L. U. S. , Servizio per l’Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati, avente lo scopo di accogliere, orientare e preselezionare gli appartenenti alle categorie svantaggiate, al precipuo fine dell’inserimento al lavoro.
E tutto ciò è reso possibile grazie ad interventi legislativi succedutisi nel tempo, dalla L. 482/68, che ha introdotto la figura del c. d. “collocamento obbligatorio”, alla L. 68/99 che promuove l’inserimento e l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno ed il c. d. “collocamento mirato”.
Quest’ultima figura prevede una serie di strumenti tecnici e di supporto, volti a consentire di valutare le specifiche capacità lavorative dei singoli disabili, in modo da inserirli nel posto a loro più confacente ed idoneo.
L’avviamento al lavoro può essere “nominativo” o “numerico”, rispettivamente a seconda che l’impresa, l’Organizzazione o l’Ente pubblico o privato, scelga liberamente il disabile da assumere, previa conoscenza diretta e richiesta per servizi di preselezione, ovvero sia lo stesso ufficio provinciale competente ad inviare alle aziende i nominativi dei disabili da assumere, in base alla posizione in graduatoria e alle qualifiche richieste.
Al fine di potersi collocare al lavoro, il disabile, in primo luogo, deve risultare iscritto al “collocamento dei disabili”, e ciò è possibile a condizione che abbia un’età compresa tra i 15 ed i 65 anni (60 se trattasi di donne), che sia disoccupato e che sia già iscritto al collocamento ordinario.
Attualmente, sono ammessi all’iscrizione al Collocamento dei disabili titolari dei predetti requisiti, altresì, i cittadini della Comunità Europea, nonché gli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno riferito all’anno in cui si chiede l’iscrizione e di un certificato d’invalidità rilasciato da una ASL italiana o di una sentenza di un tribunale italiano.
Una volta ottenuta l’iscrizione al Collocamento dei Disabili, è opportuno farsi rilasciare il relativo “Certificato di iscrizione”, avente validità semestrale, da allegarsi ogni qual volta sussistono i requisiti per ottenere i benefici dell’assegno mensile, della pensione di inabilità o dell’indennità di accompagnamento, nonché per la presentazione di curriculum per eventuali richieste di assunzione nominativa, per le domande di concorso pubblico o per l’assegnazione di case, di posteggi auto, di esenzione ticket, ecc.
La nuova L. 68/99, istitutiva del c. d. “collocamento mirato”, prevede anche il “tirocinio”, attraverso il quale il disabile affronta l’esperienza diretta all’interno di una struttura lavorativa, in tal modo verificando, altresì, l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante il periodo di formazione.
Peraltro, le aziende tenute ad assumere una quota di personale disabile, che è pari all’1% nelle aziende ed enti pubblici con più di 50 dipendenti e pari ad un’unità per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 51 a 150 dipendenti, possono stipulare apposite convenzioni con il medesimo Ufficio di Collocamento dei Disabili, finalizzate ad inserire tirocinanti disabili e che devono comprendere un progetto formativo indicante gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, la durata e il periodo di svolgimento dello stesso, il settore aziendale di inserimento, i nominativi dei tutor, preposti a seguire le attività del tirocinante, gli estremi dell’assicurazione INAIL e responsabilità civile.
Ovviamente, la fase del “tirocinio” non dà luogo ad un rapporto di lavoro, così che l’azienda non è tenuta a corrispondere alcunché a titolo di retribuzione, salva la facoltà di corrispondere rimborsi spese, buoni pasto o altro.
Il mondo del lavoro è, dunque, in continuo fermento e nuove prospettive di collocamento si aprono ai Disabili, la cui concreta ed effettiva condizione viene di volta in volta opportunamente accertata e valutata, in relazione al singolo soggetto, poiché ogni individuo costituisce una realtà a sé che, come tale, deve essere considerata e rispettata.
Si ritiene opportuno segnalare l’esistenza di vari siti internet (www. asphi. it) (www. handimpresa. it).
Tratto da un'articolo del 03-08-2004 |