Assistenza Sanitaria All'estero
Al fine di garantire alle persone disabili un'adeguata assistenza sanitaria, la legislazione italiana riconosce alle persone disabili il diritto ad usufruire di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, purché siano residenti in Italia ed iscritte presso il Servizio Sanitario Nazionale, negli elenchi delle ASL.
nella specie, trattasi di prestazioni non offerte dai presidi e dagli Istituti convenzionati esistenti nel territorio dell'ASL di appartenenza, ovvero di prestazioni che richiedono personale medico altamente qualificato e procedure tecniche o curative non praticate (art. 2 DM 03/11/89).
Le prestazioni possono essere erogate in forma diretta o indiretta. L'assistenza si definisce diretta qualora la struttura nella quale deve essere ricoverata la persona disabile sia situato in uno Stato dell'Unione Europea ovvero in uno Stato con cui l'Italia abbia stipulato un'apposita Convenzione bilaterale. In questo caso, l'ASL italiana paga direttamente la struttura straniera, mentre il paziente si limita a versare l'importo del ticket sanitario equivalente nel Paese estero, se previsto.
L'assistenza si definisce indiretta, invece, qualora la prestazione assistenziale debba essere fruita in cliniche private non convenzionate con il servizio pubblico, ubicate nei paesi dell'Unione Europea, oppure fuori dall'Unione. Gli interventi e le prestazioni fruibili all'estero in forma indiretta sono indicate da disposizioni ministeriali (D. M. 30/8/91). In questi casi, il cittadino italiano paga direttamente la struttura estera, mentre l'ASL di appartenenza provvederà al rimborso delle spese sostenute, con diverse modalità a seconda che si tratti di: 1. spese di carattere sanitario 2. spese di trasporto e/o di viaggio 3. spese per prestazioni erogate da personale non dipendente dalla struttura estera 4. spese di soggiorno debitamente documentate.
Le procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'assistenza diretta ed indiretta sono sostanzialmente identiche. Nella pratica, il cittadino che intenda fruire dell’assistenza sanitaria all’estero, deve presentare all'ASL di appartenenza un’apposita domanda contenente l'indicazione del centro estero prescelto, nonché la proposta motivata di un medico specialista (oltre alla documentazione prescritta da specifiche disposizioni regionali in materia).
L'ASL, a propria volta, inoltra la domanda al Centro Regionale di Riferimento competente per il tipo di patologia (art. 3 DM 03/11/89), che accoglie o meno l’istanza, comunicando la propria decisione all'ASL entro 7 giorni. In caso di gravità ed urgenza, sono previste deroghe alla procedura standard (art. 7 DM 3/11/89).
E', inoltre, possibile ottenere prestazioni sanitarie all'estero anche in caso di soggiorno temporaneo all'estero. In particolare, il cittadino che voglia recarsi all’estero, deve, nel caso di soggiorni in Paesi dell'Unione Europea, rivolgersi all'ASL di residenza e chiedere il rilascio del Modello E 111; nel caso di soggiorni in Paesi extra Unione, richiedere il modello previsto dalle leggi sanitarie del Paese ospitante.
Tratto da un'articolo del 29-05-2003 |