La Riforma Biagi E La Tutela Del Lavoratore Svantaggiato E/o Disabile: Le Agenzie Sociali E Le Cooperative Sociali
La Riforma Biagi, contenuta nella L. 30/03, ha previsto nuove forme d’incentivazione per il collocamento dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili.
Il decreto di attuazione della L. 30/03 individua due strumenti, utili al fine di perseguire le sopra citate esigenze d’incentivazione, che sono: le Agenzie sociali, da un lato, e le Cooperative sociali dall’altro lato.
Delle Agenzie sociali si occupa l’art. 13 della Riforma Biagi che ha come obiettivo quello di incentivare il privato alla presa in carico della persona in cerca di occupazione. Al fine di conseguire tale obiettivo è stato predisposto un sistema di convenzioni e deroghe rispetto alla disciplina generale in materia di somministrazione di lavoro.
La principale misura d’incentivazione all’attività di raccordo tra il pubblico e il privato risulta essere la deroga al generale regime della somministrazione in materia di retribuzione, che prevede il principio della parità normativa ed economica. Secondo la nuova disciplina, infatti, « i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzazione, a parità di mansioni svolte ».
Altri elementi di particolare rilevanza contenuti nell’art. 13 del decreto di attuazione della L. 30/03 sono rappresentati dal piano individuale di inserimento e dalla figura del tutor individuale.
Per quel che riguarda il piano individuale d’inserimento, si tratta della progettazione del percorso di riqualificazione sia professionale sia personale del lavoratore svantaggiato.
Il tutor individuale, invece, è il responsabile dell’individuazione e della realizzazione del piano individuale d’inserimento. Il tutor, all’interno del sistema d’incentivazione costituisce una figura cardine in quanto svolge funzione di accompagnamento durante tutto il percorso di riqualificazione e primo collocamento del lavoratore.
Del lavoratore disabile, invece, si occupa l’art. 14 del decreto attuativo della L. 30/03 che disciplina e potenzia il ruolo delle Cooperative Sociali.
Tale modello opera incentivando le imprese a farsi carico dei lavoratori svantaggiati e disabili attraverso la promozione di un’attività di concertazione tra le parti sociali stipulando convenzioni quadro di livello territoriale finalizzate ad individuare gli strumenti chiave per operare concretamente nell’attività di collocamento dei soggetti disabili.
Il legislatore della Riforma mira, attraverso le previsioni contenute nell’art. 14, alla creazione di un sistema meno rigido del precedente, mediante il quale si favorisca lo sviluppo della cooperazione sociale attraverso incentivi economici ed attraverso la possibilità offerta alle Cooperative sociali di gestirsi come soggetti del collocamento perseguendo, così, in modo diretto il diritto al lavoro del disabile.
Tratto da un'articolo del 21-09-2005 |