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I Poteri Istruttori Del Giudice Nel Processo Del Lavoro

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo il contrasto esistente tra le varie Sezioni, hanno fatto chiarezza su una questione di estrema importanza: nel processo del lavoro, il Giudice non deve limitarsi a fare esclusivo e meccanico riferimento a quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione.


Partendo dal dato di fatto secondo cui, in linea generale, i poteri d’ufficio del Giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, secondo un primo orientamento della Cassazione, detti poteri sarebbero rimessi all’assoluta discrezionalità del Giudice del lavoro, con la conseguenza che la sua decisione si sottrarrebbe al sindacato di legittimità anche sotto il profilo del difetto di motivazione; secondo altro orientamento, invece, condiviso dalle Sezioni Unite, l’esercizio dei poteri istruttori del Giudice non sarebbe meramente discrezionale, bensì obbligato, ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso di essi la verità, con l’unico limite della necessaria allegazione dei fatti ad opera della parte.


Ed infatti, poiché i poteri istruttori del Giudice del lavoro, pur se discrezionali, sono comunque funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, essi non possono mai essere esercitati in modo arbitrario; ciò significa che il Giudice deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso.


La pronuncia del Giudice può, dunque, essere sottoposta al sindacato di legittimità per vizio di motivazione, qualora non sia sorretta da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia.


Lo stesso provvedimento è però suscettibile di essere censurato anche per violazione di legge, allorquando il Giudice del lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale; ad esempio, qualora, superando il principio della legalità della prova, abbia dato ingresso nel giudizio alle cosiddette prove atipiche; ovvero, quando abbia, in violazione del principio dispositivo, ammesso una prova contro la volontà espressa delle parti di non servirsi di detta prova; ed ancora, allorquando, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, venga ammessa d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata, specialmente nei casi in cui - come avviene per la prova per testi - un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale.

(Cassazione - Sezioni Unite: Sentenza 13 maggio - 17 giugno 2004, n.
11353)
Tratto da un'articolo del 09-12-2004
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