L’ordinanza Del 12.03.2004 E L’obbligo Della Carta Di Soggiorno Per Gli Stranieri Invalidi (da Il Sole 24 Ore – Guida Al Diritto Del 17.07.2004)
Con ordinanza in data 12. 03. 2004, attualmente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, il Tribunale di Milano ha stabilito che, in tema di pensione di inabilità, la mancata presentazione della carta di soggiorno, anche in forza di quanto sancito dalla Legge n. 388 del 23. 12. 2000, è considerata requisito indispensabile per la erogazione dei benefici economici contemplati dalla Legge n. 118/1971 anche per coloro che usufruivano delle pensioni di invalidità civile al momento della modifica legislativa.
Poiché le pensioni e, in genere, i benefici economici per i soggetti diversamente abili costituiscono una forma di tutela di una serie di diritti soggettivi (salute, vita, etc. etc. ) assoluti ed universali della persona, espressione di “diritti vitali” e, quindi, inviolabili e non attenuabili nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano, appare rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della Legge n. 388 del 23. 12. 2000, combinato con l’articolo 9, comma 1, della legge n. 189/2002, in relazione all’articolo 12 della Legge n. 118/1971 per contrasto con i principi costituzionali degli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117, I comma Cost. , nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della Carta di Soggiorno e della relativa condizione reddituale perché gli stranieri inabili civili, riconosciuti dai competenti organi preposti alla valutazione delle invalidità civili, possano fruire o continuare a fruire della pensione di inabilità.
Tratto da un'articolo del 02-05-2005 |