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Privacy E Rapporto Di Lavoro

Il Garante per la Privacy ha presentato la Relazione per l’anno 2002.
Di particolare interesse risulta il capitolo dedicato al rapporto di lavoro, con particolare riferimento a tre specifiche questioni:

a) la tutela dei dati personali dei lavoratori.

Sul controllo a distanza dei lavoratori, effettuato con strumenti informatici e telematici, ed in particolare sul controllo delle navigazioni in Internet e del traffico di posta elettronica sul luogo di lavoro, il Garante ha ricordato che tale complessa tematica è stata affrontata dal Gruppo di lavoro istituito in applicazione dell’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE, il quale ha adottato il 29 maggio 2002 un importante documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro.
In relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani riguardante l’articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché di altri testi di diritto internazionale e delle disposizioni della suddetta Direttiva, il documento offre precisi indirizzi interpretativi ed esempi concreti su ciò che può costituire attività legittima di controllo e circa i limiti giuridicamente configurabili di vigilanza sui dipendenti esercitata dal datore di lavoro.


b) Controllo a distanza dei lavoratori.

In materia trova applicazione l’art.
4 dello Statuto dei Lavoratori che, nel vietare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (anche come mera possibilità di controllo ad insaputa del prestatore), disciplina distintamente le due ipotesi dell’impianto di apparecchiature finalizzate al controllo a distanza e di apparecchiature per fini produttivi, ma tali comunque da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente.
Il Garante è intervenuto sul tema in un caso concernente il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Un lavoratore aveva segnalato all’Autorità l’esistenza di un sistema di video-sorveglianza dotato di una telecamera a circuito chiuso, idonea a sorvegliare l’attività dei lavoratori.
A seguito della richiesta di chiarimenti, il CNR ha confermato la presenza di una telecamera in grado di riprendere il passaggio delle persone che entrano nel relativo campo visivo, ma non rivolta al controllo dell’attività dei dipendenti.
Sebbene si trattasse di una telecamera ben visibile, la sua presenza non era stata segnalata in alcun modo; all’Istituto il Garante ha contestato la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali per non aver preventivamente informato il pubblico e i lavoratori, attraverso cartelli o avvisi, della presenza della telecamera e per non aver inserito nelle notificazioni presentate al Garante la video-sorveglianza e la video-registrazione, quali modalità di trattamento dei dati.


c) Annunci di lavoro, riforma del collocamento e del sistema informativo in materia di lavoro.

L'Autorità ha ricordato di avere contestato, nel corso del 2002, a diverse società, violazioni della privacy in relazione ad annunci di lavoro.
Tali annunci non recavano un’idonea informativa: oltre a non essere spesso indicata l’identità del titolare del trattamento, mancavano informazioni sulle modalità con le quali venivano utilizzati i dati e gli eventuali scopi ulteriori per i quali venivano raccolti.
Non veniva, inoltre, chiarito se il conferimento dei dati era obbligatorio o facoltativo, né era specificato se i dati venivano divulgati o meno a terzi (non era quindi indicata nemmeno l’eventuale società per conto della quale veniva svolta la selezione o la ricerca del personale).
Mancavano, poi, indicazioni sui diritti di accesso ai dati o relativi al loro aggiornamento, rettifica, cancellazione e opposizione al loro successivo utilizzo per altri scopi, così come non era indicata la persona cui rivolgersi per esercitare tali diritti.
La promulgazione della L.
14 febbraio 2003, n.
30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha previsto la riforma della materia mediante la realizzazione di un sistema di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato.
La nuova disciplina legislativa prevede il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo di lavoro e la ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della L.
675/1996.
Ciò, anche al fine di favorire le esigenze di monitoraggio statistico, di prevenire forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all’affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
Viene, inoltre, vietata la raccolta, la memorizzazione o la diffusione di informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
Per consultare la Relazione clicca qui.
Tratto da un'articolo del 05-07-2003
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