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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Il Lavoro Domestico

Il lavoro domestico fa parte della categoria generale del lavoro subordinato, ed è disciplinato in maniera atipica e particolare.
Per lavoro domestico si intende, secondo quanto disposto dall'art.
2240 Codice Civile, la prestazione di servizi di carattere domestico, eseguiti nell'abitazione del datore di lavoro.
Il legislatore tradizionalmente ha sempre trattato separatamente il lavoro domestico a causa del particolare vincolo familiare di convivenza che si può instaurare tra datore e lavoratore, il quale non solo esegue la prestazione di lavoro ma si trova, altresì, a convivere costantemente con il proprio datore di lavoro.
Altra ragione di disciplina separata è rappresentata dal fatto che la prestazione viene svolta a vantaggio di una famiglia e non di una impresa.
La disciplina è dettata, oltre che dal codice civile, agli articoli 2240-2246, dalla Legge n.
339 del 1958 e dal D.
P.
R.
n.
1403 del 1971.
Una caratteristica da ricordare è la possibilità di licenziamento ad nutum, cioè informale, senza motivazione (art.
4 della Legge n.
108 del 1990).
Tra gli aspetti fondamentali del lavoro domestico, ricordiamo che: - è previsto il riposo settimanale, oltre ad un periodo di ferie retribuite, non inferiore a 8 giorni (art.
2243 c.
c.
); - la retribuzione è espressa in denaro e il lavoratore ha diritto al vitto, all'alloggio, alla cura e assistenza medica per le infermità di breve durata (art.
2242 c.
c.
); - è prevista l'assunzione diretta con denuncia all'ufficio di collocamento entro 30 giorni dallo scadere della prova (art.
2 legge 339 del 1958); - è previsto, altresì, dalla stessa legge, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, così come il preavviso in caso di recesso e l'indennità in caso di interruzione del rapporto ed in caso di morte (artt.
11, 16 e 17 della già citata legge 339 del 1958).
Ricordiamo, infine, che in tema di lavoro domestico la Corte Costituzionale, con sentenza n.
68 del 1969, ha ritenuto illegittimo il divieto di cui all'art.
2068 c.
c.
nella parte in cui disponeva che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
Pertanto, alla luce della predetta sentenza, anche la contrattazione collettiva è entrata a pieno diritto a fare parte delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro domestico, insieme alle norme suindicate.
Tratto da un'articolo del 05-02-2003
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