Il Licenziamento Come Sanzione Proporzionata Alla Violazione
In via di principio, il licenziamento, quale estrema sanzione, può essere comminato dal datore di lavoro solo quando, esaminata la gravità dei fatti addebitati al lavoratore e le circostanze nelle quali sono stati commessi, ascoltate le sue giustificazioni e valutata la proporzionalità fra i fatti e la sanzione stessa, risulti l'irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia che dovrebbe esistere fra datore di lavoro e lavoratore stesso.
Quanto al comportamento del lavoratore, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che esso debba essere valutato non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale.
Tratto da un'articolo del 21-04-2004 |