Maggiorazione Del Servizio Pensionabile ( Scivolo ) A Favore Degli Invalidi Civili
L’articolo 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2002, in favore degli invalidi civili con almeno un grado di invalidità pari al 75%, un aumento del servizio effettivamente prestato presso amministrazioni pubbliche, aziende private o cooperative, utile ai fini del diritto a pensione e della pensione stessa.
Il beneficio concesso consiste in due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta, per un massimo di cinque anni: a tal fine sono valutati i periodi di servizio effettivamente prestati, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione figurativa, volontaria o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Il requisito essenziale per avere diritto all’aumento è che l’invalido abbia ottenuto il formale riconoscimento dell’invalidità di almeno il 75% da parte della competente Commissione Medica e che, alla data del 31 dicembre 2001, non sia già stato collocato a riposo. L’aumento pensionistico, inoltre, si applica anche ai periodi di lavoro anteriori al 1° gennaio 2002, durante i quali l’interessato possa far valere il requisito sanitario.
Infatti, le circolari emanate dall’INPDAP e dall’INPS, che riguardano l’applicazione della norma di legge già citata, chiariscono che il beneficio verrà calcolato sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità.
Nei primi giorni di maggio del corrente anno anche il Governo ha chiarito la propria posizione in ordine all’interpretazione dell’art. 80, terzo comma, della legge n. 388/00 e, riferendosi alle circolari INPS e INPDAP in proposito, ha precisato che “la prevista maggiorazione contributiva è valida sia ai fini del diritto, che della misura del trattamento pensionistico; mentre, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio, occorre che l’attività lavorativa sia stata svolta in concomitanza con il requisito sanitario richiesto, poiché la legge ha inteso stabilire un nesso di corrispondenza tra il riconoscimento dell’invalidità che da titolo alla maggiorazione ed attribuzione del beneficio medesimo”.
Tratto da un'articolo del 10-07-2002 |