Contrassegno Speciale
L’art. 381 del regolamento di circolazione stradale, approvato con d. P. R. 16. 12. 1992 n. 495, prevede, per coloro che hanno una capacità motoria sensibilmente ridotta, il rilascio di uno speciale contrassegno che consente di sostare in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Questo contrassegno , infatti permette di circolare e di sostare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse; quando siano stati stabiliti obblighi di carattere permanente o temporaneo; quando la sosta sia stata vietata o limitata; nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per effettuare trasporti di pubblica utilità.
Nelle zone in cui è prevista la rimozione forzata non è possibile sostare nonostante il possesso del contrassegno. Tuttavia, in tali circostanze il veicolo degli invalidi non può essere rimosso, tranne nei casi in cui non crei grave intralcio o pericolo, ma rimane l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, ricordiamo che il contrassegno, su cui sono indicati le generalità e il domicilio del titolare, è strettamente personale, è utilizzabile su tutto il territorio nazionale ed ha una validità quinquennale.
Tratto da un'articolo del 10-09-2002 |