L’obbligazione alimentare
La famiglia in senso ampio – costituita, cioè, dai coniugi, dai figli e dai parenti entro il VI° grado – assume rilievo nel diritto vigente, oltre che agli effetti delle successioni, anche per il diritto dovere reciproco di assistenza che grava sui suoi membri.
Conformemente a quanto sancito dall’art. 433 C. c. il coniuge o, in mancanza di questo, nel seguente ordine: 1. i figli (legittimi, naturali, adottivi) o, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti); 2. i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni); 3. i generi e le nuore; 4. il suocero e la suocera; 5. i fratelli e le sorelle (dai quali, però, gli alimenti sono dovuti nello stretto necessario); sono obbligati a corrispondere gli alimenti a colui/colei che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 C. c. ).
Si parla di stato di bisogno quanto un soggetto è privo di quanto sia necessario per la vita; l’incapacità di provvedere al proprio mantenimento è, invece, riferita alla circostanza che un individuo non dispone né di risorse patrimoniali, né di capacità al lavoro: il verificarsi di tali ipotesi attribuisce al soggetto il diritto di chiedere i mezzi di sussistenza, i cosiddetti alimenti, in denaro o in natura (vitto, vestiario, cure mediche), ai membri della sua famiglia nell’ordine di cui al già menzionato art. 433 C. c.
L’obbligazione alimentare spetta a chiunque versi in stato di bisogno, indipendentemente dalle cause che hanno determinato questo suo stato: anche se esso sia derivato dalla sua condotta colposa, salvo, in tal caso, una riduzione in caso di comportamento disordinato e riprovevole.
Quanto alla concreta misura, gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi li deve somministrare, con il limite massimo del necessario ad una stregua di ordinaria amministrazione avendo riguardo, certamente, della posizione sociale dell’alimentando (art. 438 C. c. ).
La misura degli alimenti può essere rivista e la relativa obbligazione può anche cessare: ciò se, e solo se, le condizioni patrimoniali anche di una delle parti si modificano, ovvero consta che uno degli obbligati di grado anteriore (con riferimento all’elenco contemplato dall’art. 433 C. c. ) è in condizione di poterli somministrare.
I familiari obbligati, quindi, possono sottrarsi al dovere di prestazione alimentare solamente provando la loro impossibilità economica: ciò comporta automaticamente il passaggio dell’onere del diritto a carico dell’obbligato di grado successivo.
Chi deve somministrare gli alimenti ha, in ogni caso, la scelta se corrispondere un assegno alimentare in denaro o se accogliere e mantenere l’alimentando nella propria casa (art. 443 C. c. ); gli obbligati nello stesso grado (es. genitori) concorrono nella prestazione alimentare ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche (art. 441 C. c. ).
Per quel che concerne i soggetti obbligati alla somministrazione della prestazione alimentare, merita menzione il fatto che se la persona caduta in stato di bisogno aveva, in precedenza, donato i propri beni, allora l’obbligo alimentare incombe, prima che sui membri della famiglia, sul donatario (artt. 437 e 438 C. c. ) nei limiti del valore dei beni ricevuti in donazione ed esistenti nel suo patrimonio: il donatario, tuttavia, a differenza degli altri obbligati indicati nell’art. 433 C. c. , deve gli alimenti indipendentemente dalla proprie condizioni economiche! Il diritto agli alimenti – di natura imprescrittibile ed irrinunciabile - si suole definire personalissimo con la conseguenza che lo stesso cessa con la morte dell'obbligato: a causa della sua natura strettamente personale, tale diritto è indispensabile e non può essere fatto oggetto di cessione, di compensazione e di pignoramento.
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