L’indennità giornaliera di ricovero e l’indennità post-sanatoriale quali forme di tutela economica nell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
Nell’ambito delle prestazioni economiche relative all’assicurazione contro la tubercolosi, la Legge n. 88 del 1987, modificativa ed estensiva della Legge n. 1088 del 1970, ha istituito il diritto all’indennità di ricovero e all’indennità post-sanatoriale in favore di tutti i soggetti colpiti da forme tubercolari.
In particolare, i beneficiari di tali forme di indennizzo sono tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che prestino la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, ad eccezione dei dipendenti dello Stato, degli enti locali e del parastato (rientrano nei soggetti titolari della prestazione anche i dipendenti delle Camere di Commercio, dell’I. P. A. B. , i lavoratori agricoli, gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori a domicilio, coloro che prestano la loro opera presso pubbliche istituzioni sanitarie, gli insegnanti e i Direttori didattici delle scuole elementari).
Tali indennità, erogate dall’I. N. P. S. , sono finalizzate a fornire all’individuo e al proprio nucleo familiare il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l’allontanamento dall’attività lavorativa.
L’indennità giornaliera di ricovero (art. 1 L. 1088/70) è attribuita a tutti i soggetti il cui ricovero in ospedale sia stato dettato da una forma patogena tubercolare attiva.
Durante tale periodo di ricovero o di cura ambulatoriale, il soggetto ha diritto a percepire, per un periodo di 180 giorni, tale indennità giornaliera, il cui importo è pari a quello che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio ed in costanza di rapporto di lavoro, dall’Ente tenuto nei loro confronti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie; per il periodo successivo agli anzidetti 180 giorni, l’indennità viene erogata in una ‘misura minima’ analoga al trattamento minimo delle pensioni I. N. P. S. per i lavoratori dipendenti.
L’indennità giornaliera di ricovero non è dovuta in caso in cui il lavoratore abbia diritto, comunque, a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione.
L’indennità post-sanatoriale (art. 2 L. 1088/70) è attribuita, in caso di guarigione o di stabilizzazione clinica, a tutti coloro che siano stati colpiti da forma tubercolare e che siano stati ricoverati per un periodo non inferiore a 60 giorni in un luogo di cura per tubercolosi.
Tale indennità, che non è cumulabile con l’indennità di ricovero, viene corrisposta per un periodo non superiore ai 24 mesi e non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura.
Come già asserito in precedenza, l’indennità giornaliera di ricovero e l’indennità post-sanatoriale sono erogate dall‘I. N. P. S. , previa riscossione da parte dello stesso Istituto dei contributi versati dal datore di lavoro: contributi quantificati nello 0,21% della retribuzione.
Gli adeguamenti delle ‘indennità tubercolari’, per concludere, vengono effettuati automaticamente, senza che gli interessati rivolgano specifica domanda all’I. N. P. S.
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