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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Il Lavoro Domestico

Il rapporto di lavoro domestico, regolato dalla L.
339/58, si configura come un rapporto di lavoro di carattere speciale in quanto, pur essendo un rapporto di lavoro di carattere subordinato, presenta delle particolarità e delle anomalie rispetto alla subordinazione in senso generale.


Il rapporto di lavoro domestico si traduce in una attività lavorativa, di carattere subordinato, che un soggetto svolge nell’ambito di una famiglia, per il soddisfacimento dei bisogni personali o familiari della famiglia stessa, di cui fa parte anche il datore di lavoro.

Il lavoro domestico determina l’insorgere di un rapporto tra un soggetto (prestatore di lavoro) ed un altro soggetto (datore di lavoro), anche se le prestazioni lavorative vengono compiute nell’interesse di tutti i componenti della famiglia.

Nell’ambito di questo particolare rapporto di lavoro, il datore di lavoro non deve necessariamente coincidere col componente di una famiglia: sono datori di lavoro nell’attività domestica ditte, studi professionali, circoli ed amministrazioni dello stato.

L’assunzione in servizio dei lavoratori domestici può essere fatta attingendo dalla lista di collocamento presso i Centri per l’Impiego, ovvero direttamente dal datore di lavoro: in entrambi i casi, la denuncia del rapporto di lavoro va comunicata all’INAIL entro le 24 ore successive all’assunzione del lavoratore, nonché, contestualmente, anche al Centro per l’Impiego.


In base al C.
C.
N.
L.
del 08.
03.
01, integrativo della summenzionata L.
n.
339/58, è stabilito che:
1.
l’orario di lavoro giornaliero non può superare le 8 ore non consecutive per i lavoratori non conviventi, le 10 ore non consecutive per i lavoratori conviventi: nel primo caso il lavoratore deve garantire le 46 ore settimanali, nel secondo caso il lavoratore deve prestare l’attività per un totale di 54 ore settimanali;
2.
il riposo settimanale spettante al lavoratore è di un totale di 36 ore, di cui 24 ore per la domenica;
3.
al prestatore di lavoro domestico spettano 26 giorni di ferie da frazionare in due periodi dell’anno, da concordare tra le parti; ovviamente durante le ferie, al lavoratore spetta la normale retribuzione;
4.
i lavoratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti per visite mediche documentate; per altre ragioni, tali permessi non saranno di norma retribuiti;
5.
i lavoratori domestici hanno il diritto a percepire il T.
F.
R.
in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
6.
in caso di infortunio lavorativo o malattia, nessun adempimento è richiesto al datore di lavoro quando la prognosi medica richieda guarigione entro 3 giorni; se è superiore, il datore di lavoro deve comunicare il fatto all’INAIL; nell’ipotesi di decesso immediato del lavoratore, la comunicazione va fatta entro le 24 ore; il lavoratore domestico infortunato o ammalato ha diritto alla conservazione del posto per una durata variabile a seconda del proprio orario e della anzianità di servizio; egli, inoltre, ha diritto al trattamento retributivo per un massimo di 8/10/15 giorni, a seconda dell’anzianità di servizio;
7.
nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi all’INPS entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.


Come già accennato, la cessazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire:
a.
per risoluzione consensuale e, quindi, per concorde volontà delle parti;
b.
per dimissioni del lavoratore;
c.
per licenziamento intimato dal datore di lavoro.


La cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere comunicata entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro, comporta l’obbligo per chi determina la fine del rapporto di comunicare la predetta cessazione con congruo preavviso, che va da un minimo di 7,5 giorni ad un massimo di 30 giorni, a seconda della anzianità di servizio (C.
C.
N.
L.
del 08.
03.
2001).
Tratto da un'articolo del 02-02-2004
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