I rapporti patrimoniali nella famiglia: il fondo patrimoniale
In occasione della riforma generale del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 19. 05. 1975), il legislatore ha innovato la disciplina delle convenzioni matrimoniali e degli accordi tra i coniugi per la regolamentazione della proprietà e degli acquisti di beni e di redditi.
Scomparsa la possibilità del conferimento in dote ai sensi dell’art. 166 bis C. c. , è stato contestualmente sostituito il desueto istituto del patrimonio familiare (introdotto nel nostro Ordinamento attraverso il codice del 1942) con una nuova convenzione denominata fondo patrimoniale, che trova il proprio referente normativo nell’art. 167 C. c.
Tale convenzione non costituisce un tertium genus rispetto ai regimi patrimoniali della famiglia per eccellenza – e cioè la comunione legale e la separazione convenzionale dei beni – bensì la stessa è configurabile come un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime di base.
Il fondo patrimoniale è, insomma, definibile come un complesso di beni determinati, assoggettato ad una particolare disciplina per l’alienabilità e l’espropriabilità, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
La Dottrina e la Giurisprudenza trattano la figura del fondo patrimoniale come una massa patrimoniale destinata a far fronte ai bisogni della famiglia, dotata di una autonomia patrimoniale seppure imperfetta senza autonomia giuridica, la cui alienazione – in presenza di figli minori – è soggetta ai limiti della necessità o della utilità evidente, nonché alla autorizzazione del Tribunale ordinario.
Tale massa patrimoniale – di proprietà di entrambi i coniugi salvo diversa pattuizione - determina un vincolo di destinazione sui beni che ne formano oggetto, affinché questi con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia: da ciò deriva una ampia forma di tutela del fondo patrimoniale da parte del nostro Ordinamento, che sancisce l’impossibilità dei creditori personali dei coniugi di aggredire i beni del fondo; esso, infatti, può essere sottoposto ad azione esecutiva solo da parte dei creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 C. c. ).
Secondo quanto stabilito dall’art. 167 C. c. , legittimati alla costituzione del fondo patrimoniale sono ciascuno o ambedue i coniugi oppure, anche per disposizione testamentaria, un terzo estraneo.
Nell’ipotesi di istituzione coniugale, il fondo patrimoniale si porrà, dunque, nel contesto di preesistenti rapporti patrimoniali, con coeva annotazione della sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio; laddove la sua creazione avvenga ad opera di un terzo, sarà espressione di un atto a titolo gratuito e di liberalità.
Attesa la natura di convenzione matrimoniale, è pacifica l’applicabilità all’atto costitutivo del fondo patrimoniale dell’art. 162 C. c. , comma 4, il quale prevede l’inopponibilità ai terzi del vincolo sui beni in assenza di annotazione dell’atto nei registri dello stato civile.
Si rende, inoltre, necessario, ai sensi del disposto di cui agli artt. 2647 e 2685 C. c. , procedere alla trascrizione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale presso la competente Conservatoria quando il medesimo abbia ad oggetto beni mobili registrati (navi, autoveicoli ed aeromobili) e beni immobili.
|