Trasferimento E Scelta Della Sede Di Lavoro
La legge n. 104/1992 prevede, per i lavoratori con disabilità grave, la priorità nell'assegnazione della sede di servizio e nei trasferimenti a domanda, nonché il diritto, riconosciuto anche ai lavoratori che assistono persone disabili alle quali siano legate da rapporto di parentela o affinità, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferiti senza il loro consenso.
In generale, il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso spettano non solo al lavoratore maggiorenne, con rapporto di lavoro pubblico o privato, disabile in situazione di gravità; ma, altresì, al genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con disabilità grave, nonché al lavoratore affidatario di persona disabile in situazione di gravità.
In particolare, poi, quanto ai lavoratori assunti presso Enti Pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, al lavoratore disabile con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascrivibili alle prime tre categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, vengono riconosciuti il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di servizio all'atto dell'assunzione ovvero nel trasferimento a domanda, nonché il diritto a non essere trasferito d’autorità.
Con specifico riferimento al diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio, nonché a non essere trasferito ad altra sede senza consenso, riconosciuto, come detto, anche al genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado gravemente disabile, la fruizione di tali diritti è subordinata ad alcune condizioni espressamente previste dalla legge: 1. la gravità della disabilità del lavoratore maggiorenne o della persona da assistere (requisito che non è, invece, richiesto nel caso di diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda); 2. la continuità dell'assistenza; 3. la possibilità del trasferimento, cioè l’esistenza nella sede di destinazione oggetto di domanda di un posto vacante corrispondente alla qualifica rivestita dal richiedente.
La concreta applicazione della normativa esaminata ne ha evidenziato tutta la difficoltà di interpretazione, portando alla luce lacune ed incongruenze.
Particolari problemi sono sorti con riferimento al requisito della possibilità del trasferimento, enunciato all’art. 33, co. 5, della L. 104/1992, nella locuzione ove possibile, riguardo al quale si riscontrano due differenti indirizzi giurisprudenziali. Secondo il primo orientamento, l'accoglimento della domanda di trasferimento non sarebbe semplicemente subordinato alla esistenza e vacanza del posto nella sede alla quale il dipendente aspira, ma andrebbe subordinato anche alla positiva valutazione delle funzioni da svolgere, delle attitudini e delle capacità professionali del richiedente, in comparazione con qualsiasi altro dipendente da destinare allo svolgimento delle medesime funzioni.
Il secondo orientamento, invece, ritiene che il diritto in questione sia subordinato alla mera disponibilità oggettiva del posto, senza possibilità di riconoscere spazio alle determinazioni discrezionali del datore di lavoro, con la conseguenza che, ove esista un posto vacante, il diritto al trasferimento potrebbe essere negato solo se il posto venisse soppresso o congelato con formale e motivato provvedimento generale, mentre sarebbe irrilevante la mera intenzione datoriale di non coprirlo.
Altro problema interpretativo rilevante si è posto con riferimento al requisito della continuità dell’assistenza, soprattutto per quanto riguarda il riavvicinamento alle sedi di provenienza originaria dei dipendenti dopo che questi siano stati occupati altrove in occasione della prima destinazione.
L'orientamento dominante della giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, esclude il diritto al trasferimento ove l'assistenza continua sia venuta meno, per un certo periodo di tempo, a causa della destinazione del lavoratore ad una sede diversa da quella di residenza del parente disabile. Secondo tale indirizzo, infatti, la norma sarebbe diretta esclusivamente a garanzia della persona disabile, tutelandone il diritto all’assistenza continuativa mediante il riconoscimento ad un familiare del diritto alla sede di lavoro limitato ai rapporti già costituiti.
Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, invece, il diritto di scelta sussisterebbe anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, configurandosi quale diritto ad ottenere il trasferimento in una sede più vicina al domicilio anche dopo averne ricevuta, in precedenza, una più lontana. Sotto tale aspetto, infatti, il requisito della convivenza continuativa con l'assistito dovrebbe intendersi come appartenenza allo stesso nucleo familiare e non come convivenza in atto al momento della domanda di trasferimento; inoltre, detto requisito dovrebbe reputarsi sussistente, nonostante la lontananza, quando tra il lavoratore richiedente e il familiare assistito permangono stretti legami di assistenza materiale e morale.
Tratto da un'articolo del 29-05-2003 |