L’art.8 Dello Statuto Dei Lavoratori E Il Divieto Di Indagini Sulle Opinioni
L’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
La disposizione contenuta in tale articolo, quindi, impedisce al datore di lavoro di indagare su aspetti della vita dei propri dipendenti che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro: ciò, sia al momento della assunzione, sia durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.
Il divieto di indagine sulle opinioni contemplato dallo Statuto dei Lavoratori ha carattere tassativo ed è finalizzato non tanto a prevenire un eventuale comportamento illecito del datore di lavoro, quanto ad interdirlo e, una volta posto in essere, a sanzionarlo penalmente prevedendo, in tale seconda ipotesi, il pagamento, a carico del datore di lavoro, di una ammenda e, nei casi più gravi, l’arresto!
Perché il datore di lavoro contravvenga al divieto imposto dall’art. 8 dello Statuto, non è sufficiente un mero utilizzo di notizie raccolte da terzi sulle opinioni religiose, politiche o sindacali del proprio dipendente, ma è richiesto - come ribadito da costante ed autorevole Giurisprudenza – uno specifico incarico da lui conferito di effettuare tali indagini.
Va detto, tuttavia, che questo divieto non è assoluto: non rientrano, infatti, in tale articolo tutte quelle indagini che possono permettere al datore di lavoro di verificare la correttezza e la lealtà del comportamento del proprio dipendente nei vari momenti di vita del rapporto lavorativo.
Ne consegue che la sfera di applicazione della norma deve, perciò, necessariamente variare in relazione al diverso tipo e grado di collaborazione fiduciaria di volta in volta richiesta al lavoratore.
Tratto da un'articolo del 14-11-2003 |