Tutela Della Riservatezza Nel Rapporto Di Lavoro: Divieto Della Installazione Degli Impianti Audiovisivi
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori fa divieto al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori: la violazione di tale precetto involge sanzioni penali per il datore di lavoro, che oscillano dalla semplice ammenda fino, nei casi più gravi, all’arresto.
La tutela offerta dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si applica sia per i lavoratori del settore privato che per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Il divieto posto da detta norma, tuttavia, non ha carattere assoluto.
Il secondo comma del succitato articolo, difatti, consente l’utilizzo degli impianti audiovisivi, quando si tratti di far fronte ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro: in tale ipotesi, tuttavia, è necessario che le relative apparecchiature vengano installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con una apposita commissione interna. Su tale punto, la moderna Giurisprudenza ha stabilito che l’installazione in azienda di impianti audiovisivi deve essere obbligatoriamente preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non essendo sufficiente un’intesa raggiunta dal datore di lavoro con gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali di varie unità produttive. Qualora ciò non avvenga, il datore di lavoro incorrerebbe in un comportamento antisindacale, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ha creato un sistema estremamente complesso ed articolato, volto a consentire la convivenza di due interessi fondamentali legati al rapporto di lavoro: da un lato, la libertà, la dignità ed il segreto del lavoratore, che si attuano nell’interesse a non essere controllato a distanza; dall’altro lato, l’interesse dato dalle esigenze aziendali di organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, volte a garantire la proficuità dell’attività lavorativa.
D’altra parte, il divieto di utilizzazione dei mezzi di controllo a distanza parte dal presupposto che la vigilanza sul lavoro, sebbene necessaria alla organizzazione ed alla produzione, vada limitata e tenuta nell’ambito di una dimensione idonea a non danneggiare la dignità e la libertà del lavoratore eliminando zone di riservatezza ed autonomia nello svolgimento del lavoro.
Deve, da ultimo, registrarsi come non possa mai ammettersi l’utilizzazione di elementi ed informazioni ottenute mediante gli impianti per il controllo a distanza per dare corso ad un procedimento disciplinare, neanche quando, occasionalmente, siano emerse eventuali mancanze del lavoratore.
Tratto da un'articolo del 26-04-2003 |