Il Versamento Del Contributo Sindacale Ad Opera Del Datore Di Lavoro
Non costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori il rifiuto da parte del datore di lavoro di versare i contributi sindacali ad un sindacato non firmatario di contratto collettivo, nonostante la cessione di credito comunicata dal dipendente, qualora manchi il consenso espresso da parte dello stesso datore di lavoro al versamento del contributo.
In proposito, si ricorda che, con l’abrogazione, determinata dal referendum popolare dell’11 giugno 1995, dell’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori (sulla riscossione dei contributi dovuti ai sindacati), è venuto meno l’obbligo derivante dalla legge per il datore di lavoro di operare, sulla base di una mera richiesta del lavoratore dipendente, la trattenuta sulla retribuzione del contributo sindacale a favore dell’associazione sindacale di appartenenza; con ciò, raggiungendo appieno l’obiettivo che ci si era prefissi con il citato referendum, di restituire la materia all'autonomia contrattuale.
Volendo inquadrare la fattispecie dal punto di vista logico-giuridico, la Corte di Cassazione ha escluso che la trattenuta del contributo sindacale sulla retribuzione possa essere definita quale cessione di credito ai sensi dell'art. 1260 C. C. , trattandosi più propriamente di delegazione di pagamento, che richiede il consenso del datore di lavoro-debitore e, quindi, un accordo con il medesimo che giustifichi la possibilità per l’associazione sindacale di ottenere che il datore di lavoro effettui la trattenuta sulla retribuzione ed il versamento dei contributi.
Ed infatti, all'obbligo di versamento imposto dalla legge si è sostituito quello avente origine contrattuale-sindacale: in forza della contrattazione collettiva, le organizzazioni sindacali stipulanti hanno ottenuto dalle associazioni imprenditoriali il riconoscimento del diritto di riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulla retribuzione.
Qualora, invece, l’associazione sindacale di appartenenza del lavoratore richiedente non sia firmataria di un contratto collettivo, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sarà necessario l’assenso espresso del datore di lavoro ad effettuare la trattenuta del contributo sindacale in favore dell’associazione designata.
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 3 febbraio 2004, n. 1968).
Tratto da un'articolo del 21-04-2004 |