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L’art.28 Dello Statuto Dei Lavoratori E La Repressione Della Condotta Antisindacale

Lo Statuto dei Lavoratori prevede all’art.
28 una speciale procedura, particolarmente veloce, diretta a tutelare la libertà, l’attività sindacale ed il diritto di sciopero dei lavoratori, quando questi siano messi in pericolo dalla condotta posta in essere dal datore di lavoro.


Tale articolo è, dunque, finalizzato a reprimere l’operato del datore di lavoro che sia definibile come condotta antisindacale: è antisindacale, per definizione, ogni comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.


L’art.
28 dello Statuto dei Lavoratori ha una doppia portata, in quanto tutela due tipologie di interessi: gli interessi individuali del singolo lavoratore e gli interessi collettivi della organizzazione dei lavoratori.

Da un lato, infatti, l’art.
28 protegge i diritti elementari del singolo lavoratore quali, come detto in precedenza, la libertà e lo sciopero; dall’altro lato, tutela i diritti sindacali riconosciuti dalla Statuto e dalla Costituzione alla categoria dei lavoratori quali, ad esempio, i permessi ed i contributi.


Come già detto, il procedimento giudiziario finalizzato a reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro è estremamente agile e rapido avendo, lo stesso, carattere d’urgenza: il Giudice del Lavoro del Tribunale del luogo ove è posto il denunciato comportamento, su ricorso degli organismi locali delle Associazioni Nazionali - e non del singolo lavoratore - convoca le parti dinanzi a sé per il loro interrogatorio libero e procede all’assunzione di sommarie informazioni.

Qualora il Giudice ritenga sussistente una condotta, posta in essere dal datore di lavoro, lesiva della libertà del lavoratore o limitativa dei diritti sindacali allo stesso costituzionalmente attribuiti, ordina l’immediata cessazione del comportamento del datore di lavoro ritenuto illegittimo ed il ripristino della situazione preesistente attraverso la rimozione degli effetti lesivi.


Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non esegua l’ordine del Giudice di cessare la propria condotta lesiva della libertà dei propri dipendenti, lo stesso è punito, ai sensi dell’art.
650 del codice penale (inosservanza dei provvedimento della Autorità), con l’arresto fino a tre mesi ovvero col pagamento di una ammenda.


Presupposto per poter adire il Giudice del Lavoro è la concreta sussistenza di una condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro, il suo perdurare ovvero il perdurare degli effetti lesivi della stessa.
Tratto da un'articolo del 16-03-2004
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