Le Professioni Intellettuali Ed Il Contratto D’opera Intellettuale
Le professioni intellettuali sono quelle professioni o mestieri caratterizzati dal carattere intellettuale, e non semplicemente materiale, della prestazione che viene effettuata da un soggetto (il cd. “professionista”) nei confronti ed in favore di un altro soggetto (il cd. “cliente”): a titolo esemplificativo, costituiscono professioni intellettuali quelle del medico, dell’avvocato, del commercialista, dell’ingegnere, del notaio, etc. etc.
L’attività che il professionista è chiamato a svolgere dà vita ad un contratto d’opera intellettuale, che è cosa ben diversa dal contratto d’opera manuale (un contratto stipulato con un artigiano, un appaltatore, etc. etc. ), in quanto costituisce una prestazione di carattere discrezionale compiuta da una persona che ha compiuto determinati studi e ha superato una serie di esami, in forza dei quali lo stesso “professionista” risulta iscritto in appositi albi o elenchi relativi ad una determinata categoria di professionisti ed accessibili al pubblico: il contratto d’opera intellettuale, insomma, si dice tale in quanto richiede l’impiego di una grado di cultura, preparazione ed intelligenza in misura nettamente prevalente rispetto ad una attività materiale.
Affinchè l’attività lavorativa compiuta dal professionista intellettuale possa dirsi svolta correttamente, si richiede che il professionista agisca con la dovuta diligenza, prudenza, abilità e perizia, tipiche e connesse alla attività lavorativa che è chiamato a compiere e richiesta per l’esercizio di quella determinata prestazione professionale, indipendentemente dal risultato finale che il professionista andrà a raggiungere.
Il professionista, dunque, assume nei confronti del cliente una “obbligazione di mezzi” e, cioè, un obbligo ad agire con il dovuto grado di prudenza ed abilità tecnica che la professione gli impone indipendentemente dal risultato finale del suo operato (ad esempio il medico o l’avvocato, pur non potendo garantire la guarigione o la vittoria in una causa, saranno considerati adempienti se daranno prova di aver agito con la dovuta competenza e perizia).
La prudenza e l’abilità tecnica e cognitiva richieste al professionista prendono il nome di “diligenza qualificata”: il professionista deve esaminare la questione sulla base delle sue particolari conoscenze nel settore, deve informare il cliente chiarendogli le possibilità di successo della prestazione, deve consigliarlo e deve mantenere il segreto professionale.
Il professionista intellettuale deve eseguire personalmente l’incarico conferitogli dal cliente, pur potendo, comunque, avvalersi dell’ausilio di collaboratori e sostituti che, comunque, operano sotto la direzione e la responsabilità del professionista.
Il trattamento retributivo o, per meglio dire, il compenso spettante al professionista, se non è convenuto dalle parti o determinato da apposite tariffe professionali, è stabilito dal Giudice sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene: ad ogni buon conto, il compenso deve essere sempre e comunque adeguato al decoro della professione.
Per l’esercizio di una professione intellettuale, come già detto, il nostro Ordinamento Giuridico richiede che il soggetto (“professionista”) sia iscritto in un apposito albo, accessibile al pubblico, contenente l’elenco di una determinata categoria di professionisti (ad esempio l’avvocato, per poter esercitare come tale, deve essere iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati: cosa, questa, possibile solo dopo il superamento di un esame di abilitazione): la mancata iscrizione presso il competente albo abilita il cliente che si è rivolto al presunto professionista a non corrispondergli la relativa retribuzione (art. 2231 Cod. Civile).
Tratto da un'articolo del 18-02-2005 |