La Certificazione Dei Contratti Di Lavoro
Nel 2001 il Governo, nel Libro Bianco, aveva espresso la volontà di sperimentare una procedura di certificazione al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro. Tale procedura è oggi contenuta nella Riforma Biagi e precisamente nel Titolo VII, Capo I, artt. 75 e seguenti.
Innanzitutto, la certificazione non si può ottenere per qualsiasi tipologia contrattuale, bensì solamente per alcuni tipi di contratto specificamente previsti dal Legislatore che sono:
Contratto di lavoro intermittente;
Contratto di lavoro ripartito;
Contratto di lavoro part – time;
Contratto di lavoro a progetto;
Contratto di associazione in partecipazione.
La legge, oltre a definire i contratti per i quali è ammessa la certificazione, specifica anche quali siano gli organi abilitati al suo rilascio. A tal proposito, infatti, l’art. 76 individua apposite Commissioni di Certificazione, che devono essere istituite presso:
Enti Bilaterali a livello territoriale, ovvero a livello nazionale qualora la Commissione di Certificazione venga istituita nell’ambito di organismi bilaterali a livello nazionale;
Direzioni Provinciali del Lavoro e Province;
Università pubbliche o private, comprese le Fondazioni universitarie esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo.
La procedura di certificazione riveste carattere volontario, attivandosi a seguito di un’istanza scritta delle parti del contratto di lavoro.
Nel momento in cui si costituisce la Commissione di Certificazione, devono essere determinate le varie procedure di certificazione.
Ai sensi dell’art. 78, l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei cui confronti l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Il procedimento di certificazione deve, poi, concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza e l’atto di certificazione deve essere motivato e deve contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Inoltre, l’atto di certificazione deve menzionare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
Successivamente all’avvenuta certificazione, i contratti devono essere conservati presso la sede dell’Ente che vi ha provveduto per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla scadenza del contratto.
Avverso l’atto di certificazione l’art. 80 della Riforma Biagi, stabilisce che le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto produce i suoi effetti possono proporre ricorso presso il Giudice del Lavoro. L’impugnazione dell’atto di certificazione è, inoltre, prevista per i vizi del consenso.
Inoltre sempre l’articolo 80 stabilisce che chiunque voglia presentare ricorso contro la certificazione deve necessariamente prima rivolgersi alla Commissione di Certificazione che ha emesso l’atto, per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 C. p. c. .
Tratto da un'articolo del 22-09-2004 |