Voto Domiciliare Per Elettori In Dipendenza Da Apparecchiature Elettromedicali
La legge 27 gennaio 2006 n. 22 ha previsto il voto domiciliare per gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Per poter aver diritto a votare presso il proprio domicilio, gli elettori devono far pervenire, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico attestante l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
A sua volta , il sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione che sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione che provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale ; a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi; a pianificare e organizzare il supporto tecnico –operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Il voto viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione, con l’assistenza di uno degli scrutatori di seggio, designato con sorteggio, e dal segretario. Il presidente ha il dovere di assicurare la libertà e la segretezza del voto, rispettando le esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.
Tratto da un'articolo del 27-03-2006 |