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Le Barriere Architettoniche: I Diritti Del Portatore Di Handicap Nel Condominio

Con la Legge n.
13 del 9 gennaio 1989 e del relativo D.
M.
di attuazione n.
236 del 14 giugno 1989, la normativa per il superamento delle barriere architettoniche, in precedenza dettata solo per gli edifici pubblici, è stata estesa agli edifici privati.


In particolare, con riferimento alle costruzioni già esistenti ed ultimate, detta normativa ha sostanzialmente inteso favorire l’adeguamento delle stesse alle esigenze dei soggetti portatori di handicap, apportando talune deroghe di non lieve importanza al regime della proprietà in condominio dettato dal Codice Civile.


In proposito, ai sensi dell’art.
2 della L.
13/89 e dell’art.
1136 c.
c.
, fermo restando la necessità che intervengano tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei partecipanti al Condominio (art.
1136, comma 1, c.
c.
), le deliberazioni relative alle opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, pur dovendo essere considerate quali “innovazioni”, vengono validamente approvate con le seguenti maggioranze:
-- in prima convocazione, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art.
1136, comma 2, c.
c.
);
-- in seconda convocazione, è sufficiente 1/3 dei partecipanti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio (art.
1136, comma 3, c.
c.
).


Tuttavia, l’art.
2 della L.
13/89, a tutela dell’incolumità pubblica, nonché dei diritti di proprietà di ciascun condomino, dispone, mediante il richiamo all’art.
1120, comma 2, l’assoluto divieto di “innovazioni”, pur se dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche e indipendentemente dalle maggioranze assembleari, quando si tratti di innovazioni tali da:
-- potere recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (art.
1120, comma 2);
-- alterare il decoro architettonico del fabbricato (art.
1120, comma 2);
-- rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (art.
1120, comma 2).


Ed ancora, sempre l’art.
2 della L.
13/89, a tutela dei condomini dissenzienti, dispone, mediante il richiamo all’art.
1121, comma 3, che, qualora l’innovazione da realizzare:
-- comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio,
-- e, comunque, consista in opere, impianti, o manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono al momento trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contribuito, salvo il diritto, esercitabile in ogni tempo (anche dagli eventuali eredi o aventi causa), di potere partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.


Nell’ipotesi, poi, che il Condominio rifiuti di assumere o non assuma, entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie, l’art.
2 della L.
13/89 dispone, altresì, che l’interessato può, anche contro la volontà del Condominio stesso, eseguire a proprie spese, non qualunque tipo di adeguamento, bensì solamente talune opere, tassativamente determinate, che sono:
-- installazione di servoscala e di strutture mobili facilmente rimuovibili;
-- l’allargamento dell’ampiezza delle porte di accesso agli edifici, agli ascensori e ai garages.


La giurisprudenza, spesso chiamata a giudicare sulla materia dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sull’applicazione della normativa sopra esaminata, ha comunque cercato di coordinare la disciplina delle innovazioni dettata dal Codice Civile con la normativa speciale data dall’art.
2 della L.
13/89, tenendo nella massima considerazione l’interesse, di natura prioritaria, dell’handicappato ad una vita sociale e di relazione agevolata, nello spirito della legislazione vigente in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, cercando sempre di contemperare i contrapposti interessi.
Tratto da un'articolo del 29-06-2002
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