Le “immissioni” e la tutela del diritto alla salute
Le cosiddette “immissioni” consistono nella diffusione di fattori disturbanti causata dall’uomo; esse, difatti, hanno ad oggetto tutte le entità idonee a recare molestia e disturbo, come fumo, calore, gas, odori, rumori, scuotimenti ed altri simili elementi.
Una importante regola di vicinato è quella che vieta le immissioni su fondo altrui qualora esse superino la normale tollerabilità (art. 844 Cod. Civile): il proprietario di un fondo, infatti, può impedire le propagazioni provenienti dal fondo vicino, qualora esse oltrepassino il livello di normale tollerabilità.
Si parla di superamento della “normale tollerabilità” quando tali immissioni vadano al di là della capacità di sopportazione dell’uomo medio, soglia oltre la quale risultano intollerabili: di fronte ad immissioni “intollerabili”, il soggetto che le subisce potrà pretendere dal proprio vicino l’adozione di misure anti-rumore o anti-inquinamento e, se ciò non bastasse, ottenere che il giudice ordini la cessazione dell’attività molesta o la condanna al risarcimento dei danni.
Una immissione “intollerabile” presuppone tre requisiti di fondo: 1. l’immissione deve essere concreta e deve influire su un soggetto, sul suo organismo o su apparecchiature ed oggetti di proprietà dello stesso; 2. l’immissione deve essere la conseguenza diretta ed immediata di un fatto compiuto dalla persona che si trova nel fondo da cui essa si propaga; 3. l’immissione deve propagarsi in modo continuo o, al più, periodicamente.
La “tollerabilità”, naturalmente, è da accertare in base ad una valutazione obiettiva, che tenga conto della concreta realtà dei luoghi sottoposti al “disturbo” e della loro destinazione: il Giudice, quindi, al fine di valutare il livello di tollerabilità, deve utilizzare come parametro essenziale la condizione del luogo e l’attività in esso normalmente svolta; a ciò si deve aggiungere una valutazione del sistema di vita e delle abitudini delle persone che abitano in quel luogo.
In tale contesto è opportuno segnalare che, qualora le immissioni provengano da una “attività produttiva” (ad esempio una produzione industriale) e superino il livello di normale tollerabilità, le stesse, vista la loro natura, non sono di norma bloccate dal Giudice.
In tale ipotesi, difatti, l’Autorità Giudiziaria - al fine di promuovere le attività produttive - ne consente la propagazione dietro pagamento da parte del produttore di un indennizzo in favore del soggetto che subisce l’immissione: tale indennizzo viene, di regola, calcolato in base alla diminuzione di valore del fondo che “subisce” l’immissione.
In ogni caso, le immissioni sono sempre vietate qualora si ritiene che le medesime possano pregiudicare il diritto alla salute di quanti vi siano esposti.
Il bene “salute”, infatti, rimane un bene primario, preminente rispetto agli interessi economici della produzione: deve, quindi, sicuramente respingersi l’idea che esso possa essere sacrificato per soddisfare gli interessi della produzione, e che il sacrificio possa essere compensato con un indennizzo.
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