Breve Nota Alla Sentenza N. 667/2002 Della Corte Di Cassazione Sul Diritto All’indennità Di Accompagnamento Conseguente Alla Perdita Delle Capacità Psichiche
Come è risaputo, l’indennità di accompagnamento è quella particolare provvidenza economica che il nostro Ordinamento Giuridico attribuisce a tutti gli invalidi totali non autosufficienti, di qualunque età, che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero siano impossibilitati nel compiere gli atti quotidiani della vita e necessitino, pertanto, di assistenza continua.
Orbene, in tale contesto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 667 del 22 gennaio 2002, ha previsto il diritto a beneficiare dell’indennità di accompagnamento per tutti quei cittadini anziani i quali, pur mantenendo l’autonomia nelle funzioni primarie, abbiano perso il pieno possesso delle facoltà psichiche.
Insomma la Corte di Cassazione stabilisce che l’indennità di accompagnamento debba essere attribuita anche alla persona affetta da disturbi psichici che, pur essendo in grado di deambulare, mangiare e lavarsi da sola, non abbia la capacità di organizzarsi autonomamente la sopravvivenza.
La Suprema Corte è pervenuta a tale decisione partendo dal fatto che, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita è riferibile a chiunque, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico e fuori, non sia - per la natura della malattia – in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni di vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo.
D’altra parte, l’assistenza continua può ben riferirsi anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente.
Tratto da un'articolo del 12-11-2002 |