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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Le Ferie

L’art.
36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a fruire di ferie annuali retribuite alle quali, tra l’altro, non può rinunciare.


L’istituto delle ferie, come diritto irrinunciabile del datore di lavoro, è riaffermato nell’art.
2109 del Codice Civile, che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuale, possibilmente continuativo.


Le ferie sono un elemento fondamentale del rapporto di lavoro: esse rispondono allo scopo di soddisfare delle importantissime necessità fisiche e morali del lavoratore; le ferie, infatti, se da un lato consentono un ripristino ed un recupero delle energie fisiche del lavoratore, dall’altro permettono allo stesso anche una ripresa “mentale” attraverso la possibilità di coltivare esigenze di carattere ricreativo, culturale e di vita familiare e di relazione.


I principi fondamentali delle ferie sono due:
1.
irrinunciabilità
il terzo comma dell’art.
36 della Costituzione configura le ferie come un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori; a tal proposito, si deve rilevare che qualsiasi patto di rinuncia alle ferie è nullo sotto tutti i profili;
2.
continuità
le ferie, se è possibile, devono essere usufruite dal lavoratore in modo continuativo, in modo che egli possa effettivamente ritemprare le proprie energie fisiche e mentali (art.
2109 C.
c.
).


Durante il periodo di ferie, il lavoratore deve essere retribuito in modo normale come se stesse lavorando.


La durata delle ferie varia a seconda dell’attività lavorativa esercitata: in generale, possiamo dire che la loro durata è rimessa alla disciplina generale di legge o alla contrattazione collettiva.


Come detto sopra, le ferie si configurano come un diritto fondamentale del lavoratore e, principalmente, come un diritto irrinunciabile.

Qualora un lavoratore non fruisca delle ferie per una qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un equivalente economico che prende il nome di “indennità sostitutiva di ferie non godute”.

Tale indennità ha, secondo la moderna Giurisprudenza, un carattere risarcitorio in quanto è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene, quale è il riposo con recupero delle energie psico-fisiche e la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, al cui soddisfacimento l’istituto delle “ferie” è destinato.


Qualora il lavoratore non usufruisca delle ferie per causa a lui non imputabile, tuttavia, egli può scegliere se farsi corrispondere l’indennità di mancato utilizzo delle ferie ovvero chiedere di fruire delle ferie non godute compatibilmente con le esigenze aziendali: quando, per ragioni connesse a tali esigenze, non può essere erogato un nuovo periodo di ferie, il dipendente dovrà vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva.


Tratto da un'articolo del 21-07-2004
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