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La Responsabilità Precontrattuale E Il Dovere Di Informazione

La responsabilità precontrattuale è definibile come quel tipo di responsabilità che non deriva dal contratto, bensì da un fatto illecito che precede o accompagna la formazione e le trattative che porteranno alla stipulazione del contratto.

Tale responsabilità riguarda tutti i contraenti di un futuro contratto, i quali hanno l’obbligo reciproco di operare ed agire con correttezza e lealtà (cd.
“buona fede”) nei riguardi degli altri soggetti con i quali andranno a stipulare il contratto e devono cercare di realizzare gli interessi di tali contraenti.

Il soggetto che nella fase delle trattative anteriori alla formazione di un contratto non rispetti tali principi di correttezza e lealtà è responsabile della propria condotta e ne risponde, conformemente a quanto stabilito da consolidata Dottrina e Giurisprudenza, a titolo di responsabilità extra-contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art.
2043 Cod.
Civile.

La responsabilità precontrattuale ha natura di responsabilità extracontrattuale in quanto, prima della conclusione di un contratto, non sorge tra coloro che trattano altro obbligo salvo quello di comportarsi con correttezza in ossequio al generale principio del “neminem laedere”, cioè di non danneggiare alcuno.

In materia di responsabilità precontrattuale molto interessante è il dovere che le parti di un contratto hanno di “INFORMAZIONE” reciproca.

Il dovere di informazione consiste nel rendere nota all’altro contraente ogni notizia rilevante ai fini della conclusione del contratto: la violazione di tale dovere determina, per chi la pone in essere, una forma di reticenza in quanto la parte non “collabora” alla corretta trattativa contrattuale tacendo informazioni rilevanti per l’altro contraente.

L’informazione relativa a tale dovere può riguardare ogni singolo aspetto del contratto: essa può essere legata all’oggetto del contratto oppure al soggetto legittimato alla sua stipulazione.

Tale dovere è, inoltre, imposto in tutte le fasi del contratto; in particolare, il dovere di informazione opera:
1.
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto: ciascuna delle parti ha il preciso dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono ignote all’altra parte e che possono essere determinanti del suo consenso;
2.
nella esecuzione del contratto: le parti devono eseguire le prestazioni dedotte nel contratto secondo buona fede cercando di realizzare l’interesse dell’altra parte e di evitare di recarle danno rifiutando, ad esempio, l’esecuzione della prestazione;
3.
nella interpretazione del contratto: ciascuna delle parti ha l’obbligo di comunicare all’altra notizie ed informazioni ad essa note anche alla luce dell’intenzione che l’altra parte aveva e dello scopo che voleva realizzare con la stipula del contratto.

Come già analizzato prima, la violazione del dovere di informazione comporta, a carico della parte che la pone in essere, responsabilità extracontrattuale a mente dell’art.
2043 Cod.
Civile e, di conseguenza, l’obbligo per la stessa di risarcire il danno: il danno risarcibile è costituito dal LUCRO CESSANTE, derivante dai mancati guadagni, e dal DANNO EMERGENTE, costituito dalla perdita subita per le spese effettuate in virtù di trattative inutili in quanto non sostenute dal dovere di informazione.

Tratto da un'articolo del 07-09-2004
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