Risarcimento Del Danno Da Dequalificazione Professionale E Per Illegittima Destituzione
La dequalificazione professionale (intesa come l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni diverse e di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori), ovvero la destituzione dall’incarico, qualora vengano disposti illegittimamente, per esigenze estranee ad aspetti tecnici ed organizzativi o ricollegabili alle prestazioni e qualità professionali del dipendente, non solo violano la specifica disciplina prevista dal codice civile, ma si traducono in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore, avente ad oggetto la libera esplicazione della propria personalità, garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, anche nel luogo del lavoro.
Lesione che, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e venendo immancabilmente a ledere la sua immagine professionale e dignità personale, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello, assume una indubbia dimensione patrimoniale che la rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. .
La lesione di interessi costituzionalmente protetti, infatti, viene ormai ricompresa, per costante giurisprudenza, accanto al danno biologico (lesione dell'integrità psico-fisica della persona) e al danno morale (sofferenza psichica e patema d'animo), nella più ampia categoria di danno non patrimoniale conseguente ad un illecito, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso una valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c. p. .
Dalla natura non patrimoniale di siffatto danno consegue che l’unica possibile forma della sua liquidazione è quella equitativa, sia per la natura stessa del danno che per la funzione del risarcimento mediante dazione di una somma di danaro, che non va a reintegrare una diminuzione patrimoniale, bensì a compensare un pregiudizio non economico.
(Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza 26 maggio 2004, n. 10157- Danno da dequalificazione professionale - Natura non patrimoniale - Valutazione equitativa)
(Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 aprile 2004, n. 7980: Impiego alle dipendenze di pubblica amministrazione - Illegittima destituzione dall'incarico - Responsabilità dell'ente per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione delle mansioni).
Tratto da un'articolo del 02-11-2004 |