Supplenze: La Continuità Didattica
La Corte dei Conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, con la sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha ritenuto l’assenza di responsabilità amministrativo-contabile in capo al dirigente scolastico per avere nominato, nel 1994, un supplente per meno di undici giorni, nonostante a quell’epoca i dirigenti avessero l’obbligo, secondo le ordinanze ministeriali, di coprire i posti dei docenti assenti con colleghi a disposizione, potendo nominare un supplente solo dopo assenze di 11 giorni.
La decisione è importantissima e la sua ratio certamente si applica anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa introdotta dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole secondarie, si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a 15 giorni.
Ed infatti, la Corte ha ritenuto che, qualora non siano presenti nella scuola docenti a disposizione, la nomina è non solo è possibile, ma addirittura indispensabile al fine precipuo di garantire la continuità dell’attività didattica. E tali nomine si renderanno sempre più necessarie, se si pensa che, in base alle ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria inferiori a 18 ore debbono essere portate a 18 ore di insegnamento effettivo, con conseguente probabile indisponibilità di docenti a disposizione per le supplenze.
Alla luce di questa sentenza, che pone il giusto accento sulla necessità di assicurare la continuità didattica, sembra illegittima la prassi attuale di scindere le classi, in caso di assenza del docente, in due o tre gruppi di alunni da mandare in altre classi, con perdita della continuità didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica dei compagni nelle cui classi venivano inviati.
I principi sottesi alla pronuncia della Corte, poi, divengono ancora più pregnanti con riferimento all’integrazione scolastica, poiché, in caso di assenza del docente di sostegno per meno di 15 giorni, viene meno l’impossibilità per i dirigenti di provvedere alla nomina di un supplente.
Tratto da un'articolo del 20-09-2004 |