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Breve Nota Alla Sentenza N.8438/04 Delle S.u. Della Corte Di Cassazione Sulla Natura Del Risarcimento Da Mobbing

Con la sentenza n.
8438 del 04.
05.
2004 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che l’azione del risarcimento del danno da mobbing ha natura contrattuale poiché discende dalla violazione da parte del datore di obblighi che trovano la loro fonte direttamente nel contratto di lavoro.

E’, questa, una sentenza di grande importanza in quanto, dopo anni di contrasto giurisprudenziale circa la natura contrattuale o extra-contrattuale del risarcimento del danno da mobbing, la Cassazione si è pronunciata condividendo l’orientamento di quella parte di Giurisprudenza che sostiene che il danno da mobbing abbia natura contrattuale: ciò anche in virtù della previsione dell’art.
2087 Cod.
Civile che, nell’ambito della tutela delle condizioni di lavoro, contiene la disposizione secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.


La Suprema Corte di Cassazione, con questa sua sentenza, ha compiuto una sorta di “indagine” sulla natura del mobbing e lo ha inquadrato in un complesso di pratiche vessatorie, compiute da uno o più soggetti, per danneggiare sistematicamente un lavoratore nel proprio ambiente di lavoro.

Queste pratiche vessatorie altro non sono, a detta del Supremo Collegio, se non violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, quali quelli di tutela dell’integrità del lavoratore ex art.
2087 Cod.
Civile e di protezione della professionalità di cui all’art.
2103 Cod.
Civile.


La lesione di questi diritti, collegati al rapporto di lavoro, può avvenire in due distinti momenti:
1.
quando la lesione deriva dalla emanazione di un atto lesivo per il lavoratore, l’evento-danno deve ricondursi al momento della emanazione del provvedimento;
2.
quando la lesione scaturisce da un comportamento materiale illecito del datore di lavoro o di altri colleghi, l’evento danno deve fare riferimento al momento in cui si pone in essere la condotta lesiva.

Tratto da un'articolo del 20-09-2004
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