La Donazione
Il nostro Ordinamento Giuridico definisce la “donazione” come quel contratto con il quale una persona (chiamata “donante”), per spirito di liberalità (amicizia, riconoscenza) e, quindi, per libera iniziativa, arricchisce un altro soggetto (definito “donatario”), mettendo a disposizione in favore di quest’ultimo un proprio diritto ovvero assumendo verso lo stesso una obbligazione (artt. 769 e segg. C. c. ).
Una donazione può essere effettuata da un qualsiasi soggetto-donante che sia capace di intendere e di volere; anche una società, pur configurandosi come persona giuridica, può dare un bene in donazione: ciò, tuttavia, solo qualora il contratto di donazione sia espressamente previsto nello statuto societario.
Possono essere donatari e, quindi, soggetti capaci di ricevere le donazioni, sia le società, sia le persone fisiche: a tal proposito, si precisa che possono ricevere una donazione anche i nascituri, che sono i soggetti non ancora nati, nonché i soggetti non ancora concepiti (artt. 784 e 321 c. c. ).
Gli elementi del contratto di donazione sono, sostanzialmente, tre:
1. lo spirito di liberalità
esso è la causa della donazione ed esprime l’assenza di costrizione del donante nello stipulare
questo tipo di contratto: il donante procede ad arricchire una persona per riconoscenza o per merito, senza essere obbligato a fare ciò;
2. l’arricchimento
la donazione comporta un incremento del patrimonio del donatario con conseguente “impoverimento” e diminuzione del patrimonio di colui che effettua la donazione;
3. l’oggetto
la donazione riguarda qualsiasi bene presente nel patrimonio del donante: essa non può ricomprendere né i beni altrui, né i beni futuri.
La donazione è, quindi, un contratto a titolo gratuito che, in sostanza, non prevede alcuna “controprestazione” da parte del donatario: è un contratto, quello di donazione, che a pena di nullità per la sua stipulazione richiede la cd. “forma solenne”.
Tale contratto, infatti, deve essere redatto nella forma di atto pubblico notarile ed alla presenza di due testimoni: se i beni donati sono mobili è richiesta l’indicazione del loro valore nell’atto stesso ovvero in un altro atto che sia, comunque e sempre, sottoscritto dal donante, dal donatario, dal notaio e dai due testimoni.
Il contratto di donazione produce, in ossequio alle regole generali dei contratti, due tipi di effetti: effetti “reali” ed effetti “obbligatori”.
A titolo esemplificativo, si ha la prima ipotesi quando il donante trasferisce, col contratto di donazione, la proprietà di un bene ad un soggetto; si parla, invece, di effetti obbligatori, qualora il donante assuma un obbligo nei confronti del donatario (si impegna, ad esempio, ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore del donatario).
La donazione è un contratto revocabile dal donante in presenza di due condizioni:
a) per ingratitudine del donatario che, a seguito di atti gravi commessi nei confronti del donante e/o della sua famiglia, è divenuto “indegno” a ricevere in donazione;
b) per sopravvenienza di figli o di altri discendenti.
Tratto da un'articolo del 21-07-2004 |