Il Diritto Alla Riservatezza
Il diritto alla riservatezza è un diritto essenziale e fondamentale dell’uomo e, come tale, costituzionalmente tutelato, configurandosi come diritto inviolabile del soggetto.
Secondo tale diritto, ogni individuo deve avere una propria intimità nella sfera della vita privata e familiare: a tale proposito, va detto che l’art. 8 della Convenzione Europea definisce il diritto alla riservatezza come quel diritto “ad essere lasciati soli”.
Il diritto alla riservatezza, quindi, tutela la privacy dell’individuo, garantendone la vita privata ed evitando la divulgazione di fatti che fanno capo alla sua sfera di intimità.
Il diritto alla riservatezza non deve, tuttavia, essere confuso col diritto alla segretezza: questo ultimo, difatti, riguarda prevalentemente le comunicazioni e comporta il divieto di conoscerne il contenuto; il diritto alla riservatezza, invece, non impedisce la conoscenza dei contenuti comunicazioni e/o atti riguardanti un soggetto, ma vieta la diffusione di tali comunicazioni.
Tale diritto, essendo come già detto di carattere “essenziale” e “fondamentale”, oltre ad essere costituzionalmente tutelato e garantito, ha una sua protezione anche sotto il profilo penalistico: l’art. 615 bis C. P. prevede la reclusione per chi procuri indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata di un soggetto; ampia tutela penalistica è, altresì, data relativamente alle intercettazioni telefoniche ed alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni.
Il diritto alla riservatezza ha trovato una prima precisa disciplina nella Legge n. 675 del 1996.
Tale Legge ha regolamentato per la prima volta il cosiddetto “trattamento dei dati personali”: ciò, anche alla luce del fatto che, in questi ultimi anni, si è assistito ad un sempre più diffuso fenomeno di raccolta, elaborazione, modifica e diffusione di informazioni riguardanti i soggetti in generale.
La normativa del ’96, nel disciplinare l’attività di raccolta e di divulgazione dei dati personali, ha imposto a chi tratta tali dati l’obbligo di dare comunicazione ad una apposita Autorità Garante che, pur non avendo il potere di autorizzare tale attività di circolazione, che è sostanzialmente libera, svolge un importantissimo compito di controllo sulla legittima acquisizione e gestione dei dati raccolti.
La Legge n. 675/96 tutela due tipologie di diritto alla riservatezza: un primo tipo è legato al diritto dell’individuo a non essere invaso nella sua intimità, se non in presenza di una effettiva utilità di carattere economico e/o sociale che riguardi la collettività; il secondo tipo attiene al diritto alla identità personale, inteso come diritto a che non siano attribuiti falsamente ad un soggetto atti o fatti che potrebbero lederne l’onore o il decoro.
La Legge n. 675/96, dopo varie modifiche, è stata oggi sostituita da una nuova e più completa normativa, dettata dal D. Lgs. n. 196/2003, meglio conosciuta come “Codice della Privacy”.
Tratto da un'articolo del 21-07-2004 |